Controlli e liti

Società estinte prima della riforma, stop alla rettifica nei termini extra large

La Ctr Sicilia: il differimento quinquennale non si applica prima del 13 dicembre 2014

di Filippo Cannizzaro

Stop alla pretesa erariale avanzata nei confronti della società cancellata dal registro delle imprese prima della riforma che ha previsto il differimento quinquennale dell’estinzione del sodalizio. Di conseguenza, va dichiarata la cessata materia del contendere nel corso del giudizio tributario. Così si è pronunciata la Ctr Sicilia, sezione staccata di Catania, con la sentenza 7617/5/2021 (presidente Maiorana, relatore Attinelli).

La vicenda

L’agenzia delle Entrate nel marzo 2014 notifica al legale rappresentante di una società accertamento tramite cui ricupera maggiore Iva per l’anno 2014, per un importo di oltre 72mila euro, con sanzione amministrativa di oltre 21mila.

Il sodalizio si oppone innanzi la Ctp che però rigetta il ricorso con sentenza depositata nell’ottobre 2015, che però viene impugnata dai soci e dal liquidatore della società: eccepiscono, in particolare, che la pretesa non può essere avanzata nei confronti della società poiché la stessa è stata cancellata nel novembre 2014, e tale circostanza determina la cessata materia del contendere.

La decisione

I giudici del gravame ritengono meritevole di accoglimento l’appello sulla scorta della seguente argomentazione.

In base all’articolo 28 del Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, l’agenzia delle Entrate può riscuotere i crediti nei confronti della società anche se è stata chiesta la cancellazione dal registro delle imprese, per via della «proroga dell’estinzione».

Viceversa, se la richiesta di cancellazione è avvenuta prima del 13 dicembre 2014, si applica immediatamente il «fenomeno successorio sui generis». Quindi, dei debiti del sodalizio ne rispondono i soci illimitatamente, nel caso di società di persone, ovvero nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, in caso di società di capitali. Ne risponde il liquidatore, ma solo se il mancato pagamento dei debiti erariali è dipeso da sua colpa, colpa che l’agenzia deve provare tramite apposita azione risarcitoria.

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