Società in liquidazione, accertamento dell’insolvenza con modalità differenziate
L’accertamento dello stato di insolvenza della società posta in liquidazione non è uguale allo stesso accertamento effettuato nei confronti della società in attività. Intanto la società in liquidazione non ha l’obiettivo di restare sul mercato bensì quello di soddisfare i creditori sociali dopo il realizzo delle attività patrimoniali e quindi può non disporre della liquidità necessaria per soddisfare tutte le obbligazioni contratte. Poi spetta al creditore istante provare lo stato di insolvenza del debitore, che a sua volta può fornire la prova degli elementi impeditivi, estintivi e modificativi del fallimento richiesto. Così la sentenza n. 12382/2017 della Cassazione.
La vicenda
Una società creditrice fa istanza nei confronti di una propria società cliente inadempiente. Tale istanza viene rigettata dal Tribunale, ma la Corte d’appello annulla la sentenza ed il Tribunale di rinvio dichiara il fallimento. Tale sentenza viene gravata con due motivi.
•Il giudice avrebbe dovuto verificare lo stato di insolvenza solo con riferimento all’adeguatezza del patrimonio sociale nell’assicurare il soddisfacimento dei creditori, essendo stata la società posta in liquidazione;
•il creditore procedente non ha poi provato lo stato di insolvenza ma si è limitato a presumere che il passivo fosse superiore a quanto iscritto in bilancio e che la società non fosse in grado di pagare integralmente i propri creditori senza porre in essere comportamenti preferenziali.
La sentenza
L’appello viene rigettato e la società debitrice si rivolge alla Suprema Corte, la quale cassa con rinvio la sentenza per i seguenti motivi:
•in caso di società in liquidazione, la valutazione dello stato di insolvenza da parte del giudice è solo diretta ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale garantiscono l’eguale soddisfacimento dei creditori sociali. Questo in quanto, non avendo l’impresa in liquidazione l’obiettivo di restare sul mercato bensì quello di soddisfare i creditori sociali previa realizzazione delle attività patrimoniali, non è necessario che essa disponga, diversamente dalla società in attività, della liquidità necessaria per soddisfare tutte le obbligazioni contratte;
•nel procedimento per la dichiarazione di fallimento grava sempre sull’istante l’onere di provare gli elementi integranti il fatto costitutivo, ovvero la qualità di imprenditore commerciale del debitore e il suo stato di insolvenza. Questo in quanto il fallendo è unicamente onerato della prova degli elementi impeditivi, estintivi e modificativi, come ad esempio la sussistenza delle esclusioni per il mancato raggiungimento del limite dimensionale di fallibilità.
La sentenza n. 12382/2017 della Cassazione