Contabilità

Società in liquidazione non esonerate

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di Andrea Cioccarelli e Giorgio Gavelli

La normativa non tratta tutta una serie di casi particolari che mettono in difficoltà l’interprete. In caso di trasformazione regressiva nel 2019 (da Srl che ha superato i limiti a società di persone) si ritiene che non sussista alcun obbligo di nomina, atteso che la società, alla scadenza del termine del 16 dicembre, non è tenuta ad applicare l’articolo 2477 del Codice civile.

Dubbi maggiori vi sono nel caso opposto di trasformazione progressiva nel 2019 (da società di persone che ha superato i limiti nel biennio precedente a Srl): da un lato, infatti, la società trasformata può eccepire che i limiti sono stati superati in esercizi in cui non si applicavano le regole delle Srl (tanto è vero che il bilancio non è stato neppure depositato al Registro imprese, che, quindi, non dispone dei dati necessari alla verifica) per cui occorrerebbe attendere un biennio di superamento in veste di Srl; dall’altro, questa conclusione pare andare in senso contrario alla ratio della nuova disposizione, che è quello di assoggettare alla presenza di un organo di controllo le società che superano determinati limiti, anche per rendere pienamente efficace tale organo alla data di entrata in vigore delle norme più strettamente operative sulla crisi d’impresa (agosto 2020).

Va anche sottolineato come non ci siano chiarimenti per chi, nel 2019, opera una fusione o una scissione, rendendo difficile verificare nelle varie ipotesi il superamento dei limiti. Di sicuro, in assenza di operazioni straordinarie, il fatto che la Srl, nel 2019, non superi più i parametri dopo averli superati nel 2017 e nel 2018 è ininfluente ai fini della nomina, ed anzi occorrerà ricordare che il nuovo testo del comma 3 dell’articolo 2477 prevede che l’obbligo «cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti». Analoga irrilevanza ha lo status di “società in liquidazione” della Srl, poiché nessuna norma esonera le società in liquidazione dalla nomina dall’organo di controllo.

Infine, il legislatore sembra essersi dimenticato le società che chiudono l’esercizio in ottobre o novembre. Letteralmente avrebbero l’obbligo di provvedere subito, entro il 16 dicembre, ma si ritiene che, in questi casi, sia tollerabile provvedere alla nomina con l’assemblea che approva il bilancio.

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