Imposte

Società mutuo soccorso, attività per i soci esenti Ires

Le novità del decreto Semplificazioni sul regime tributario. Restano non commerciali le prestazioni istituzionali a favore degli associati

di Gianpaolo Sbaraglia e Gabriele Sepio

Per le società di mutuo soccorso (Sms) è stato confermato il regime di esenzione Ires per le entrate provenienti dagli associati anche nel sistema fiscale del terzo settore. Con il Dl semplificazioni fiscali (Dl 73/2022, convertito in legge 122/2022) cambia l’assetto normativo degli enti operanti nel settore socio-assistenziale e viene esteso alle società di mutuo soccorso il regime fiscale di favore previsto dal Codice del Terzo settore per le associazioni di promozione sociale (Aps). Con l’intervento normativo vengono ricomprese le società di mutuo soccorso nell’ambito applicativo dell’articolo 85 del Dlgs 117/2017 (Cts).

La disposizione fiscale, in particolare, consente, di qualificare non commerciali tutte le attività istituzionali svolte a fronte di corrispettivi specifici nei confronti di iscritti, associati e loro familiari conviventi, oltre che degli associati di altre società di mutuo soccorso che svolgono la medesima attività, facenti parte di un’unica organizzazione locale o nazionale. Un trattamento fiscale che trova già una corrispondenza in ambito Iva con l’articolo 4 del Dpr 633/72 che esclude tali entrate dal campo di applicazione del tributo (almeno fino al 31 dicembre 2023 a seguito delle novità previste dal decreto fisco-lavoro).

Una modifica, quella introdotta dal Dl Semplificazioni, quantomai opportuna in linea con il tipo di attività svolta dalle società di mutuo soccorso - che devono fornire prestazioni nei confronti di associati e loro familiari - e che garantisce di poter continuare a fruire anche con l’operatività del Registro unico (Runts) di un regime di favore in continuità con quanto previsto all’articolo 148, comma 3, Tuir. Attenzione però: le modifiche intervenute non scattano sin da subito per le società di mutuo soccorso, ma si dovrà attendere il vaglio Ue sui nuovi regimi fiscali previsti dal Cts. Con la conseguenza che, ad oggi, le società di mutuo soccorso potranno continuare ad applicare il regime fiscale agevolato previsto dall’articolo 148, comma 3, Tuir.

Una disposizione che, una volta ottenuto il placet della Commissione Ue sui nuovi regimi fiscali continuerà a trovare applicazione a favore delle sole realtà che non accedono al Runts e che operano nel socio-assistenziale (per esempio, fondo sanitario in forma associativa diverso dalla società di mutuo soccorso). Nel contesto così delineato, quindi, accanto al riconoscimento formale delle società di mutuo soccorso quali enti del terzo settore si assiste anche alla previsione di un regime fiscale ad hoc in linea con le attività di interesse generale prestate dalle società di mutuo soccorso.

Da chiarire, infine, le modalità di accesso al Registro. Per le società di mutuo soccorso di nuova costituzione di “minori dimensioni” – ossia quelle che abbiano un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50mila euro e che non gestiscano fondi sanitari integrativi (articolo 44, comma 1, lettera f) del Cts) – vi è la possibilità di iscriversi direttamente nella sezione «società di mutuo soccorso» del Registro unico (articolo 3, comma 1, lettera f) Dm 106/2020) e acquisire per ciò solo le qualifiche di ente del terzo settore e di società di mutuo soccorso.

Discorso diverso, invece, per le società di mutuo soccorso già iscritte nel Registro delle imprese, che rientrino nei limiti dimensionali citati, e che potranno cancellarsi dal Registro delle imprese e optare per la sola iscrizione nella sezione «società di mutuo soccorso» del Runts (articolo 12, comma 1 Dm 106/2020).

Per quanto concerne, infine, le società di mutuo soccorso più strutturate, che superano i criteri di cui all’articolo 44 del Codice del terzo settore, sussiste un obbligo di iscrizione nella sezione «Imprese sociali» del Registro imprese, così come già previsto dal Dl 179/2012.

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