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Società di mutuo soccorso, trasformazione fino al 31 dicembre 2021 senza devolvere il patrimonio

L’articolo 11 del Dl 183/2020 riapre i termini per accedere al Registro unico del terzo settore con la diversa qualifica di Aps o associazione Ets

di Antonio Frediani e Gabriele Sepio

Prorogata al 31 dicembre 2021 la scadenza per la eventuale trasformazione delle Società di mutuo soccorso (Sms) in associazione di promozione sociale (Aps) o in altra associazione del Terzo settore (articolo 11, comma 1, del Dl 183/2020, ossia il decreto Milleproroghe che sul punto non ha subito modifiche in sede di conversione in legge). Una modifica ben vista dagli operatori del mondo non profit visto l’approssimarsi della piena operatività del nuovo Registro unico nazionale. Sul punto, è bene ricordare che l’articolo 43 del Dlgs 117/2017, noto come Codice del Terzo settore (Cts), aveva introdotto una disciplina transitoria atta a consentire alle Sms il proseguimento dell’attività con una diversa qualifica, sempre nell’ambito degli enti non profit ed in continuità con le finalità di utilità sociale.

Nel dettaglio la disposizione, cosi come formulata originariamente, consentiva alle Sms di mutare la propria qualifica in Aps o altra associazione del Terzo settore, entro il 3 agosto 2020 (ovvero entro tre anni dall’entrata in vigore del Codice). Tale modifica, se attuata nei termini, non avrebbe comportato l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio in deroga, dunque, a quanto previsto dal regime ordinario (articolo 8 della legge 3818/1886). Tale effetto favorevole, tuttavia, sarebbe venuto meno in caso di mutamento di qualifica successiva al 3 agosto 2020 considerata la perentorietà del suddetto termine (così la nota 12411/2020 del ministero del Lavoro nella nota pubblicata lo scorso 17 novembre).

Con il decreto Milleproroghe, si assiste, dunque, ad un rinvio di tale scadenza (peraltro già esperita) in coerenza con lo stato dell’arte della riforma. Più nello specifico, la proroga al 31 dicembre 2021 consente di allineare la disposizione all’affettiva operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), attesa per aprile 2021, rendendola di fatto conforme alla ratio legislativa. Infatti l’intenzione originaria era quella di far coincidere il termine dell’articolo 43 del Cts con l’operatività del Registro medesimo. In questo modo, viene concessa la possibilità alle Sms, che non siano riuscite a trasformarsi entro il 3 agosto 2020, di poter comunque accedere al Terzo settore con la diversa qualifica di Aps o associazione Ets, senza dover devolvere il proprio patrimonio.

Le Sms potranno, comunque, scegliere di accedere al Runts mantenendo l’attuale qualifica di cui alla legge 3818/1886. Tali enti, infatti, che hanno come principale finalità quella di fornire servizi e sussidi ai propri iscritti e ai loro familiari, operando nel settore sanitario e socio-assistenziale, sono riconosciuti dal Cts come particolare categoria di ente del Terzo settore. Nel dettaglio, potranno ora iscriversi nell’apposita sezione del Runts - previa cancellazione dalla sezione imprese sociali del Registro imprese, nella quale erano precedentemente tenute ad iscriversi - le sole Sms che abbiano un versamento annuo di contributi non superiore a 50 mila euro e che non gestiscano fondi sanitari integrativi. Per le Sms prive di tali requisiti l’scrizione nella sezione «società di mutuo soccorso» del Runts si intenderà assolta attraverso l’iscrizione nella sezione speciale del registro imprese.