Imposte

Società operativa detenuta tramite holding, bonus solo se i soci ricapitalizzano in prima persona

Il credito d’imposta del 20% è accessibile solo se i soci persone fisiche acquisiscono direttamente una quota nella compagine

di Giacomo Albano

Penalizzate le operazioni di rafforzamento patrimoniale delle società operative detenute tramite holding industriali. È la conseguenza dei requisiti imposti dall’articolo 26 del decreto Rilancio (Dl 34/2020) per beneficiare del credito d’imposta sugli aumenti di capitale.

Per espressa previsione normativa, sono escluse dall’agevolazione del 20% le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa. Pertanto, mentre l’investitore persona fisica può beneficiare del credito d’imposta anche se già titolare di una partecipazione di controllo, in caso di socio persona giuridica l’incentivo spetta a condizione che il conferimento provenga da un soggetto estraneo al gruppo di controllo. Si tratta di una previsione evidentemente dettata dall’esigenza di evitare effetti moltiplicativi in presenza di un gruppo societario, in cui, a fronte di un unico conferimento da parte dei soci (persone fisiche) sulla società controllante, qualora quest’ultima impieghi le somme ricevute per capitalizzare le controllate, vi sarebbe una duplicazione ingiustificata del beneficio.

In ambito Ace, la reiterazione dei benefici viene contrastata attraverso la sterilizzazione dei conferimenti a valle. Per il bonus patrimonializzazione, considerata la natura non strutturale e solo temporanea del beneficio (valido per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti dal 20 maggio al 31 dicembre 2020), si è optato per escludere a monte i conferimenti effettuati da società del gruppo.

Se tale logica appare comprensibile, lascia invece perplessi la scelta di escludere dal novero dei conferimenti agevolabili quelli eseguiti da o in favore di holding di partecipazione (rientranti nell’articolo 162-bis del Tuir), tenuto conto che in tal caso né i conferimenti eseguiti dai soci persone fisiche alla holding - soggetti su cui peraltro ha poco senso il parametro della riduzione dei ricavi su base mensile - né i conferimenti dalla holding alle partecipate operative (indipendentemente se controllate o meno) sono eleggibili ai fini del bonus. Ai fini della qualifica di holding industriali è sufficiente che, in base ai dati dell’ultimo bilancio, l’ammontare complessivo delle partecipazioni e crediti verso le partecipate sia superiore al 50% dell’attivo patrimoniale (articolo 162-bis).

Pertanto, per beneficiare del bonus del 20%, i soci persone fisiche che detengono partecipazioni in società operative attraverso una holding, dovrebbero capitalizzare direttamente la società operativa, acquisendo a fronte dell’aumento di capitale una partecipazione diretta nella società stessa. Viene in sostanza incentivato il superamento del gruppo societario, che peraltro non può neanche essere ricostituito nel breve termine (ad esempio attraverso un conferimento della partecipazione acquisita dal socio nella holding), stante l’obbligo di mantenere il possesso della partecipazione riveniente dal conferimento, a pena di decadenza dall’agevolazione, fino al 31 dicembre 2023. La norma impone quindi ai soci un calcolo di convenienza: rinunciare al bonus o rivedere nel medio termine l’assetto societario prescelto.

Peraltro, vale la pena di ricordare che l’esclusione del beneficio per i conferimenti effettuati da società controllanti riguarda esclusivamente il credito del 20% spettante al socio conferente, mentre né la norma primaria né il decreto del 10 agosto prevedono esclusioni per il credito spettante alla società beneficiaria (50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale). In presenza delle condizioni previste dalla norma, pertanto, la società operativa beneficiaria del conferimento avrà diritto al credito anche in presenza di conferimenti effettuati da società controllanti (residenti o non residenti) ed anche nel caso in cui la conferente abbia la qualifica di holding industriale.

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