Contabilità

Società partecipate, azione di responsabilità «mista»

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di Giovanni Negri

È del giudice ordinario la competenza sull’azione di responsabilità contro il management di una società partecipata. Nello stesso tempo, però, può essere affermata una sorta di concorso con la giurisdizione contabile, tutte le volte in cui emerge un danno erariale. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n. 22406 delle Sezioni unite civili.

La Corte, nel qualificare come civilistica la natura delle norme interessate, valorizza un precedente del 2017, sentenza n. 3196, nella quale si affermava che in materia di società partecipate dagli enti locali, la scelta del legislatore di permettere l’esercizio di determinate attività a società di capitali, con interesse pubblico perseguito attraverso uno strumento privatistico, ha come conseguenza il fatto che queste assumono i rischi collegati alla loro insolvenza. Come si era verificato nel caso ora approdato in cassazione, dove era in discussione la competenza a giudicare sull’azione di responsabilità avanzata dal curatore contro i manager di una società di smaltimento rifiuti.

In caso contrario, a venire violati sarebbero i i principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con le partecipate entrano in contatto. Possibile poi la coesistenza di un giudizio civile e uno contabile quando si configura anche un danno erariale perchè non esiste violazione del principio del ne bis in idem, vista la diversità di oggetto e funzione dei 2 giudizi.

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