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Società di persone in contabilità semplficata, per la rivalutazione è sufficiente versare l’aliquota del 3%

Rilevanza fiscale con il versamento dell’imposta sostitutiva

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di Cristina Odorizzi

La domanda

Società di persone in accomandita semplice, di pura gestione immobiliare, in contabilità semplificata vorrebbe accedere alla rivalutazione di singoli immobili che possiede dagli anni ’90 a costo storico e regolarmente locati a terzi, con l’imposta sostitutiva del 3% prevista dall’articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, cosiddetto decreto Agosto. Per identificare questi beni dovrà redigere un prospetto da sottoporre a vidimazione o registrazione o certificazione notarile per poi produrlo preventivamente all’agenzia delle Entrate prima di procedere alla rivalutazione consentita con la normativa in questione? O sarà sufficiente redigere e tenere un prospetto presso la sede sociale senza adempimenti particolari?
M. L. – Milano

Per le società di persone in contabilità semplificata, l’articolo 15, della legge 342/2000, richiamato dall’articolo 110, comma 7, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 136, cosiddetto decreto Agosto, stabilisce che la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Tuttavia, l’agenzia delle Entarte, nella risoluzione 14/E/2010, ha precisato che detto adempimento deve ritenersi superato in quanto nel frattempo è intervenuta la soppressione degli obblighi fiscali di bollatura e vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari, stabilita dall’articolo 8, della legge 383/2001. Pertanto, deve considerarsi non più necessaria, per le società di persone in contabilità semplificata, la predisposizione di un prospetto bollato e vidimato. Questi soggetti potranno dunque rivalutare, mediante pagamento dell’imposta sostitutiva del 3%, i beni che risultino dal registro dei beni ammortizzabili o dal registro degli acquisti Iva, senza alcuna ulteriore formalità. Per i “semplificati” non è invece eseguibile la rivalutazione solo civilistica, semplicemente perché non vi è una situazione patrimoniale dove evidenziare detta rivalutazione, la quale non produce, invece, alcun effetto fiscale e dunque non viene registrata nei libri fiscali. Ciò risulta confermato dalla prassi ministeriale la quale ha precisato che: «in assenza di bilancio formale nel quale emergano i maggiori valori rivalutati si ritiene che tali soggetti debbano necessariamente attribuire rilevanza fiscale mediante il versamento dell’imposta sostitutiva».

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