Società quotate, sanzioni più pesanti per le operazioni con parti correlate
Sanzioni più pesanti nella gestione accentrata di strumenti finanziari. Ma anche per le operazioni con parti correlate. Oltre all’introduzione di nuovi requisiti per i manager delle compagnie assicurative. Con il decreto legislativo aopprovato ieri in via preliminare dal Consiglio dei ministri, in attuazione dell’articolo 7 della legge n. 117 del 2019 sull’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario, si procede a modificare il Testo unico della Finanza innalzando il limite massimo della pena da 5 a 10 milioni di euro previsto dall’articolo 190. 1 sulla gestione accentrata. Contestualmente vengono eliminati i criteri di commisurazione della pena legati al requisito del fatturato e del vantaggio ottenuto dall’autore della violazione.
A venire poi integrate, nell’ambito della medesima fattispecie, sono i casi assoggettati a sanzione: si procede alla repressione, infatti, anche della violazione dell’obbligo per l’intermediario di esercitare, su mandato del titolare del conto, in nome e per conto dello stesso, i diritti che riguardano i relativi strumenti; di effettuare le comunicazioni o rilasciare le certificazioni richieste per l’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari.
Da sanzionare anche le violazioni in materia di modalità di segregazione dei conti da parte dell’intermediario. Sulla base di quest’ultima disposizione, l’intermediario è tenuto a registrare per ciascun titolare del conto gli strumenti finanziari di sua competenza, il loro trasferimento, i diritti esercitati e i vincoli in conti distinti e separati.
Sempre in materia sanzionatoria, il decreto interviene sull’articolo 192 bis del Tuf in materia di misure pecuniarie punitive relativamente alle informazioni sul governo societario e sulla politica di remunerazione e compensi corrisposti. In particolare si inserisce un nuovo comma per colpire con una misura fino a 2 milioni di euro i soggetti che svolgono funzione di amministrazione, direzione e controllo, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 123 bis. Tra questi:
- la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, con l’indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi, e la percentuale del capitale sociale che rappresentano;
- qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, come i limiti al possesso di titoli o la necessità di ottenere il gradimento da parte della società o di altri possessori di titoli;
- le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio attraverso strutture piramidali o di partecipazione incrociata.
Intervento anche sulle sanzioni amministrative nelle operazioni con parti correlate. A venire modificata in maniera assai significativa sono i massi edittali sia per le società sia per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo.Per le prime il limite di 150.000 euro sale sino a 10 milioni; per i secondo i medesimi 150.000 euro diventeranno 1 milione e 500.000. Le nuove sanzioni sono poi, si sottolinea, del tutto in linea con la disciplina del settore bancario.
Modifiche anche al Codice delle assicurazioni, attraverso l’irrobustuimento dei requisiti degli esponenti aziendali: ai tradizionali requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, si aggiunge la necessità di «soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all’efficace espletamento dell’incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione».
Toccherà al Mise determinare con suo decreto, tra l’altro, i criteri di correttezza con riferimento anche alle relazioni d’affari, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni inflitte e ai provvedimenti restrittivi sulle attività professisonali svolte.