Imposte

Società semplice, il Fisco facilita l’uso per la pianificazione patrimoniale

I chiarimenti con le risposte a interpello 689, 691 e 745 dell’agenzia delle Entrate

di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo

Con gli interpelli 689 e 691 dell’8 ottobre e 754 del 28 ottobre scorso le Entrate hanno fornito una nuova tornata di chiarimenti sulla società semplice. Nelle risposte è stato specificato che quando i redditi della società sono assoggettati a imposta sostitutiva i soci non subiscono alcun tipo di tassazione. Infatti, in primis agli stessi non viene trasferito alcun reddito in trasparenza e, in secondo luogo, in sede di liquidazione della società non subiscono tassazione al momento della percezione dei proventi.

La risposta non è scontata in quanto i redditi generati dal recesso da una società semplice o dalla sua liquidazione sono determinati come differenza tra le somme percepite, o il valore normale dei beni assegnati, e il costo fiscale della partecipazione annullata (articolo 20-bis e articolo 47, comma 7, Tuir). Tale norma, tuttavia – essendo stata costruita per le società commerciali – per non generare un ingiusto presupposto impositivo in capo alla società semplice deve essere adeguatamente interpretata. In questo senso, l’Agenzia ha precisato che, in sede di scioglimento, l’attribuzione ai soci dei proventi della società semplice derivanti dalla cessione di immobili (diversi dalle aree fabbricabili) posseduti dalla stessa da più di cinque anni, non costituisce materia imponibile e quindi non sconta tassazione (risposte 689 e 691). L’Agenzia ha ribadito che la stessa logica si applica alle somme attribuite ai soci in sede di scioglimento derivanti dal ricavato della cessione di partecipazioni da parte della società semplice previamente rivalutate mediante pagamento di imposta sostitutiva da parte di quest’ultima (risposta 754).

Questi ultimi chiarimenti permettono di confermare l’utilità delle società semplici nell’ambito della pianificazione fiscale patrimoniale, in particolare per ciò che riguarda la costituzione di holding deputate alla gestione di patrimoni immobiliari e finanziari.

Pro e contro sugli immobili

La vendita da parte di una società semplice di immobili, ad esclusione delle aree edificabili, detenuti da più di cinque anni, non genera plusvalenze tassabili né in capo alla società né in capo ai soci (articolo 67, comma 1 lettera b, Tuir). Tale aspetto, quindi, va debitamente considerato nell’ambito di una pianificazione fiscale. Lo stesso immobile, infatti, se ceduto da una Srl, risulterebbe sempre tassato: in primis in capo alla società come reddito d’impresa e, successivamente, in capo ai soci sotto forma di dividendo. Risultano sempre tassate anche in capo alla società semplice, invece, le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili detenuti da non più di cinque anni. Anche in questo caso, tuttavia, il legislatore offre alla società semplice una chance in più rispetto alle altre società ovvero la possibilità di beneficiare dell’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza fiscale realizzata (articolo 1, comma 496 della legge 266/2005). Tenuto conto che gli utili imponibili generati dalla società semplice sono tassati per trasparenza in capo si soci (articolo 5, comma 1, Tuir), non è difficile immaginare il risparmio fiscale di un socio che per via dei propri redditi ricade nello scaglione più elevato di aliquota Irpef (26% contro 43%).

Le società semplici sono escluse dalla disciplina delle società di comodo (legge 724/1994). Tale esclusione, per una compagine che gestisce beni immobili, garantisce una certa tranquillità per via delle difficoltà che le imprese incontrano nel superare il test di verifica richiesto dalla norma (ricavi effettivi almeno pari ai ricavi presunti, calcolati applicando dei coefficienti di legge ai propri asset patrimoniali).

Sebbene questa società per molti aspetti fiscali sia assimilabile a una persona fisica, ai redditi da locazione di beni immobili ottenuti dalla stessa non è applicabile il regime della cedolare secca (articolo 3 del Dlgs 23/2011). Infatti, l’articolo 1 del provvedimento dell’Agenzia 55394/2011 limita espressamente tale regime al locatore persona fisica (circolare 26/E/2011).

Il monitoraggio fiscale

Per varie ragioni la società semplice può essere utilizzata anche per detenere immobili in Paesi esteri. In tale situazione è necessario fare attenzione alla disciplina sul monitoraggio fiscale (articolo 4, Dl 167/90) e quindi ricordare che la società semplice residente deve segnalare e quindi valorizzare nel quadro RW l’immobile estero (circolare 38/E/2013). Ciò serve per evitare di incorrere nelle pesanti sanzioni sul monitoraggio ma anche per assolvere al pagamento dell’Ivie, divenuto obbligatorio dal 2020 anche per le società semplici.

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