Adempimenti

Società sportive, per l’iscrizione rileva il periodo di imposta oggetto di accertamento

di Lorenzo Pegorin

Definizione agevolata degli accertamenti con regole ad hoc per società ed associazioni sportive dilettantistiche.È stato approvato in data di ieri il provvedimento 301338/2018 firmato dal direttore dell’agenzia delle Entrate che detta le linee guida operative per la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento per le associazioni e le società iscritte al Coni.

Il provvedimento ricalca, in buona sostanza, quanto già previsto per la generalità dei contribuenti (articolo 2 del Dl 119/2018), con il precedente provvedimento 298724/2018 del 9 novembre scorso con dei distinguo legati alla particolare natura degli enti in questione.

In questo senso il documento precisa, infatti, che il requisito dell’iscrizione al registro tenuto dal Coni deve essere riferito esclusivamente al periodo d’imposta oggetto di definizione.

Questo significa che non potranno avvalersi della procedura coloro che pur essendo oggi iscritti al registro del Coni, non lo erano all’epoca dell’accertamento (annualità accertata), ma al contrario potranno fruire della sanatoria coloro che oggi non sono iscritti, ma lo sono stati nell’annualità oggetto di accertamento (si pensi alle associazioni che nel frattempo hanno chiuso partita Iva).

Possono beneficiare delle disposizioni previste dall’articolo 7 comma 2 lettera a) del decreto anche coloro che risultavano iscritti al registro del Coni all’epoca in cui si riferiva l’accertamento, ma che nello stesso avviso si sono visti disconoscere la natura di associazione (società) sportiva dilettantistica e gli eventuali benefici fiscali previsti (ad esempio agevolazione ex legge 398/91).

Del resto sia la stessa norma, ma soprattutto il provvedimento attuativo in commento non contengono alcuna preclusione in questo senso. La precisazione è di non poco conto, poiché, in molti casi le associazioni si vedono proprio nell’ambito dell’attività accertativa degli uffici disconoscere in atto la loro natura di associazione senza scopo di lucro.

L’altra importante precisazione contenuta nel provvedimento riguarda il limite quantitativo previsto. Come recita il decreto infatti non possono avvalersi della definizione agevolata le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a), qualora l’ammontare di ciascuna delle maggiori Ires o Irap, indicate nell’atto da definire, sia superiore a 30mila euro per ciascun periodo di imposta.

Nel limite indicato non va conteggiata la maggiore Iva che si versa per intero. Nel caso in cui il sodalizio superi il suddetto limite può, però, sempre avvalersi della definizione agevolata prevista dall’articolo 2 del Dl 119/2018.

Infine si ricorda che la definizione si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 23 novembre 2018 o, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso previsto dall’articolo 15, comma 1, del Dlgs 218/1997. In tale ultima ipotesi, precisa il provvedimento, il termine tiene conto della sospensione derivante da eventuali istanze di adesione.

Agenzia delle Entrate, il provvedimento 301338/2018

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