Diritto

Società, stop a sindaci assenteisti perché impegnati altrove

Prime sentenze in cui il professionista non presente a un cda o a un'assemblea perde il ruolo. Il doppio incarico contemporaneo non giustifica<br/>

immagine non disponibile

di Angelo Busani

Tempi duri per i sindaci che non partecipano alle riunioni degli organi sociali: secondo la Corte d’appello di Napoli (sentenza 973 dell’11 marzo 2022, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Napoli 1356/2019 poi, appunto, impugnata in appello), decade dall’incarico il sindaco che, senza un giustificato motivo, durante un esercizio sociale, non partecipi a un’assemblea dei soci o a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione; inoltre, non è un giustificato motivo il fatto che un sindaco, in ragione della pluralità dei suoi incarichi, abbia preso parte a una concomitante riunione di un organo di un’altra società.

Si tratta di sentenze che, pur dettate in applicazione di chiare norme di legge, indubbiamente provocano una certa eco, perché è del tutto infrequente assistere a casi di decadenza dalla carica di sindaco per ragioni di assenza. Ed è abbastanza facile presumere che la decadenza venga fatta valere essenzialmente nei casi in cui si colga l’evento dell’assenza al fine di “liberarsi” di un sindaco con il quale non si abbiano rapporti idilliaci.

Le regole

La decadenza del sindaco è infatti dettata nel Codice civile in due casi:
1
l’assenza, senza giustificato motivo, a due riunioni del collegio sindacale (articolo 2404, comma 2);
2
l’assenza, senza giustificato motivo, a un’assemblea oppure a due adunanze consecutive del consiglio d’amministrazione o del comitato esecutivo (articolo 2505, comma 2).

Tuttavia, nella realtà concreta, ogni assenza viene considerata giustificata e, quando una giustificazione viene espressa, è raro vederla motivata; ben più frequente è invece il caso nel quale la giustificazione dell’assenza viene solamente affermata (e tollerata) senza alcuna sua motivazione.

In queste due ipotesi previste dalla legge, la decadenza opera in automatico, per il solo fatto del verificarsi dell’assenza ingiustificata, con la conseguenza che l’assemblea dei soci, chiamata a deliberare in merito (ad esempio, per provvedere alla sostituzione del sindaco decaduto), effettua una mera presa d’atto, accertando (con efficacia ex tunc) l’intervenuta decadenza e non proclamandola seduta stante (con efficacia ex nunc).

Infatti, tanto nel caso in cui l’assenza si consideri ingiustificata, quanto nel caso in cui si ritenga giustificata, la valutazione dei motivi di giustificazione non inficia la natura della delibera che interviene sull’assenza del sindaco: se i motivi di giustificazione sono ritenuti non sufficienti, si accerta l’intervenuta decadenza; se, invece, si ritiene l’assenza giustificata, l’assemblea prende atto che la decadenza non è intervenuta.

Le giustificazioni

Sulla valutazione delle motivazioni addotte dal sindaco assente, i giudici napoletani ritengono che:
O il sindaco che non partecipi a una riunione è tenuto a giustificare in via preventiva la propria assenza (sicché, in mancanza di giustificazione, la decadenza si intende senz’altro maturata);

O in base a principi di correttezza e buona fede, il sindaco assente può giustificarsi anche dopo l’adunanza dell’organo nella quale l’assenza si è verificata, ma solo se l’impedimento sia stato tale da escludere la possibilità di comunicarne in anticipo la ragione;

Ola giustificabilità dell’assenza va riconnessa all’impossibilità da parte del sindaco di presenziare, determinata da fatti di forza maggiore il cui superamento sia impossibile o implichi uno sforzo superiore a quello previsto da canoni di buona fede e correttezza.

I doppi incarichi

Non è, pertanto, giustificata l’assenza dovuta a concomitanti impegni del sindaco presso altra società, al fine di partecipare all’adunanza di un organo di quest’ultima. Per i giudici «non vi è dubbio che ogni professionista sia libero di assumere diversi incarichi, ma ciò non toglie che possa farlo a condizione che riesca a coordinarli tra loro, senza che le conseguenze di tali plurime attività ricadano sulle società o sugli altri soggetti che richiedano i suoi servizi».

In altri termini, è onere del sindaco «organizzare la propria attività in maniera tale da non arrecare pregiudizio o ritardo all’attività delle società per le quali svolgeva l’incarico di sindaco». Pertanto, ad esempio, egli dovrebbe dimostrare di aver fatto quanto nelle sue possibilità per ottenere lo spostamento delle concomitanti assemblee.

I DOVERI DELL’ORGANO DI VIGILANZA DELLE SOCIETÀ

La partecipazione

L’obbligo dei sindaci di partecipare alle adunanze del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e delle assemblee è dettato per due motivi:
O la partecipazione agli eventi societari mette i sindaci in grado di percepire gli eventi societari e, quindi, di venire a conoscenza delle notizie rilevanti inerenti alle decisioni degli amministratori che, altrimenti, potrebbero sfuggire al vaglio dell’organo di controllo;

O la partecipazione permette ai sindaci di intervenire tempestivamente se ritengono di dovere contrastare le decisioni, per evitare che i sindaci si attivino solo quando la situazione sia irrimediabilmente compromessa

La decadenza del sindaco

Accade o per assenza ingiustificata a un’assemblea (ordinaria o straordinaria) o per due assenze consecutive del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
Quanto all’assenza all’assemblea dei soci, la legge parla di non assistenza dei sindaci «alle assemblee» (e, dunque, al plurale). Tuttavia la norma va interpretata come riferita ai diversi tipi di assemblea (ordinaria o straordinaria). Se la legge avesse inteso prevedere la decadenza per un’ assenza ripetuta più volte, in effetti lo avrebbe detto, come è stato fatto per gli amministratori

L’assenza alle assemblee

La legge è più rigorosa per scoraggiare l’assenteismo dei sindaci alle assemblee sia per la ragione della normale cadenza annuale delle riunioni assembleari e sia perché il legislatore ha perseguito l’obiettivo di incentivare la partecipazione dei sindaci a quelle assemblee che si occupano degli aspetti più salienti e delicati della vita societaria, come accade per l’assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio, in occasione della quale i sindaci sono spesso tenuti a effettuare una serie di adempimenti

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©