Controlli e liti

Socio unico ma nomine in assemblea

immagine non disponibile

di Angelo Busani

Anche se la Srl ha un unico socio, la revoca e la nomina dell’organo amministrativo vanno effettuate nell’ambito di un’assemblea e, quindi, attivando un idoneo procedimento assembleare; ed è pertanto illegittimo che la revoca dell’organo amministrativo in carica in una data Srl e la nomina di un nuovo organo amministrativo, sostitutivo di quello revocato avvengano nel contesto di un atto di donazione con cui l’unico socio di una Srl ceda ad altro soggetto la l’intero capitale sociale.

Lo ha deciso il Tribunale di Roma, in sessione collegiale, col decreto n. 1758 del 2 marzo 2018, su un reclamo a un provvedimento del giudice monocratico del Registro imprese, a sua volta investito della questione circa la domanda di cancellazione dell’iscrizione nel Registro di un atto di donazione della quota pari all’intero capitale sociale di una Srl; donazione nel cui ambito era stata decisa dal donatario (divenuto unico socio della Srl) la revoca dell’organo in carica e la nomina di uno nuovo.

Il Tribunale afferma, anzitutto, che, se anche la Srl abbia un unico socio, le decisioni che la legge riserva ai soci (come revoca e nomina degli organi sociali) devono avvenire secondo le norme sull’adozione di dette decisioni: in particolare, sono decisioni che vanno adottate con deliberazione assembleare, occorre svolgere il relativo procedimento, che parte con l’emissione dell’avviso di convocazione (che deve essere diretto ai soci e ai componenti dell’organo amministrativo) e culmina con lo svolgimento dell’adunanza nel corso della quale vengono adottate le decisioni sugli argomenti indicati all’ordine del giorno nell’avviso di convocazione.

Inoltre, il Tribunale afferma che la revoca dell’organo amministrativo in carica e la nomina di un altro “decise” dal nuovo unico socio nel contesto dell’atto di donazione con cui l’intero capitale sociale passa dal precedente unico socio al nuovo sono inefficienti anche per ché l’atto di donazione è bensì efficace tra i contraenti fin dal momento della sua stipula, ma non è invece efficace verso la società fino a che il trasferimento della quota oggetto di donazione non venga iscritto nel Registro imprese. Quindi, prima di tale momento il donatario non è riconoscibile dalla società come proprio socio e non può svolgere le attività (quali la partecipazione all’assemblea e l’esercizio del diritto di voto) che presuppongono l’assunzione della qualità di socio.

Tribunale di Roma, decreto 1758 del 2 marzo 2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©