Imposte

Software agevolato se c’è un vero progresso

Tra gli intangibili agevolabili nell’ambito del credito d’imposta R&S, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, il software rappresenta sicuramente una delle categorie di maggiore interesse, tenuto conto anche delle potenzialità di sviluppo da parte di start-up e Pmi innovative.
L’elevato interesse, tuttavia, necessità di un’adeguata analisi per poter ricondurre le spese sostenute per lo sviluppo di un nuovo software nell’alveo della superdeduzione del 110 per cento. Come per gli altri casi, la fonte interpretativa di riferimento resta il Manuale di Frascati (circolare Mise 59990 del 9 febbraio 2018), secondo cui le innovazioni legate al software, inteso quale prodotto finale, sono generalmente di tipo incrementale e, in quanto tali, normalmente classificabili, ove aventi un effettivo contenuto di R&S, tra le attività di sviluppo sperimentale.
In particolare, affinché un progetto per lo sviluppo di un software possa essere classificato come R&S, la sua esecuzione deve dipendere da un progresso scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica.
Pertanto, un progetto che abbia per oggetto il potenziamento, l’arricchimento o la modifica di un programma o di un sistema esistente può essere classificato come R&S se produce un avanzamento scientifico o tecnologico che si traduce in un aumento dello stock di conoscenza. L’utilizzo del software per una nuova applicazione o per un nuovo scopo non costituisce, invece, di per sé un avanzamento.
Tali concetti possono essere estesi anche al nuovo patent box in quanto, nei casi in cui il miglioramento apportato sia oggetto di un’autonoma privativa, le relative spese di R&S dovrebbero poter ragionevolmente rientrare tra quelle agevolabili.
Sempre seguendo quanto indicato nel Manuale, può essere utile far riferimento agli esempi volti a illustrare il concetto di R&S all’interno delle attività di sviluppo di software, che includono le seguenti fattispecie:
Olo sviluppo di un nuovo sistema operativo o di un nuovo linguaggio di programmazione;

Ola progettazione e la realizzazione di nuovi motori di ricerca basati su tecnologie originali;

gli sforzi per risolvere i conflitti con hardware o software in base a un processo di reingegnerizzazione di un sistema o di una rete;

Ola creazione di nuovi o più efficienti algoritmi basati su nuove tecniche;

Ola creazione di nuovi e originali tecniche di criptazione o di sicurezza.

Viceversa, poiché la norma agevolativa considera ammissibili le attività collegate alla realizzazione di prodotti nuovi o significativamente migliorati, vanno esclusi dal beneficio le attività che si sostanziano in modifiche non significative dei prodotti o dei processi esistenti, in quanto escluse dal concetto di sviluppo sperimentale.

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