Imposte

Software, data spartiacque il 31 dicembre

Per gli «immateriali» diversi da quelli in Tabella B sono agevolati anche gli autonomi

di Paolo Meneghetti

Il prossimo 31 dicembre è una data spartiacque anche per l’acquisto (o la costruzione interna) di software, perché in alcuni casi scade l’intera agevolazione e in altri l’aumento dei benefici fiscali.
C’è innanzitutto una condizione indispensabile: il software deve rappresentare un’immobilizzazione immateriale. Dunque sono esclusi dal credito d’imposta: il software di base il cui costo va capitalizzato con l’hardware (Oic 24, paragrafo 75); il software non acquistato a titolo di proprietà o di licenza d’uso, versando canoni periodici che vanno imputati a conto economico.

Rappresenta invece un’immobilizzazione immateriale, e quindi potenzialmente agevolabile, la fattispecie dell’acquisto del software applicativo eseguito sia a titolo di proprietà, sia in licenza d’uso a tempo determinato o indeterminato. La differenza tra acquisto in proprietà o licenza d’uso non è tanto contabile (poiché in entrambi i casi, secondo Oic 24, paragrafo 27, essi vanno considerati opere dell’ingegno da classificare alla voce BI3), bensì giuridica: nel secondo caso, infatti, l’acquirente detiene meramente la possibilità di utilizzare il bene immateriale ma non di modificarlo, copiarlo o rivenderlo. Il bene immateriale va ammortizzato in base alla durata contrattuale dell’utilizzo (licenza d’uso a tempo determinato) o in base alla durata del periodo di prevista cessione dell’utilità nel caso di acquisto in proprietà o licenza d’uso a tempo indeterminato.

La prima ipotesi da considerare è l’acquisto a titolo di proprietà o licenza d’uso di un software diverso da quelli compresi nella Tabella B allegata alla legge 232/16. Tipicamente il software per la tenuta della contabilità o comunque anche altre immobilizzazioni immateriali diverse da quelle funzionali al processo di trasformazione tecnologica e digitale “4.0”. Il termine per fruire dell’agevolazione scade il 31 dicembre 2022 (si veda l’altro articolo in pagina) e il credito d’imposta è pari al 6% del costo del bene. Va ricordato che questa agevolazione fiscale è destinata anche agli esercenti arti o professioni (oltre che alle imprese), in forza dell’articolo 1, comma 1061, della legge 178/20.

Diverso è il caso del software sempre acquisito a titolo di proprietà o licenza d’uso e riconducibile alla Tabella B della legge 232/16. Si tratta di software, sistemi o piattaforme connesse al processo di trasformazione tecnologica e digitale, come ad esempio le applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di consentire la progettazione e la modellazione 3D. Per questi software la data del 31 dicembre 2022 segna il termine dell’aumento del beneficio fiscale che ora è del 50% (in virtù dell’incremento temporaneo statuito dal Dl 50/22), ma che è destinato a decrescere al 20% già dal 2023 e ridursi progressivamente fino 10% al 2025.

Va altresì ricordato che, a differenza della normativa originaria (legge 232/16), la regola attuale non richiede che l’investimento immateriale sia coevo con quello materiale “4.0”, posto che tale necessaria correlazione non è presente nell’articolo 1, comma 1058, della legge 178/20.

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