Soggette a Iva le prestazione veterinarie in modalità autonoma
Le prestazioni rese dal veterinario su incarico dall’Asp (Aziende pubbliche di servizi alla persona) in maniera autonoma vanno assoggettate a Iva e non sono in esenzione di imposta. Questo perché tali prestazioni non sono rese in un contesto avente finalità di generale tutela della salute pubblica. A stabilirlo è la Ctr Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, con la sentenza 1900/7/2018 (clicca qui per consultarla).
La decisione
Lo si ricava dalla corretta ricostruzione della normativa di riferimento:
• in base all’articolo 10, numero 18, del decreto Iva sono esenti da Iva le prestazioni mediche e paramediche rese nei confronti delle persone;
• sono altresì esenti da imposta le prestazioni veterinarie rese dalle Aziende sanitarie locali in un contesto con finalità di generale interesse di salute pubblica: ciò avviene quando l’Azienda sanitaria presta servizio di pubblica autorità avvalendosi di propri dipendenti e non con professionisti esterni, non titolari di poteri di controllo e vigilanza come si evince dall’articolo 14 della legge 833/1978 e della legge 502/1992.
Pertanto è valido l’accertamento dell’Amministrazione attraverso il quale viene ricuperata l’Iva non esposta sulle fatture emesse dal veterinario in favore dell’Asp, relativa alle prestazione da questo rese erroneamente in esenzione d’imposta.
La vicenda
Nel caso in esame, una Asp stipula contratto di collaborazione con un veterinario. Il professionista emette nel 2007, nei confronti dell’ente, fatture esenti da Iva, siccome ritiene che il contratto rientra in un progetto di a tutela della salute pubblica. L’Amministrazione controlla la dichiarazione fiscale relativa all’anno 2007 del professionista e ritiene che le prestazioni vadano assoggettate ad Iva, perché il servizio è stato reso da professionista in via autonoma. Pertanto gli notifica accertamento attraverso cui ricupera iva per oltre 4mila euro: il contribuente si oppone con ricorso accolto dalla Ctp, ma riformato in sede di gravame dalla Ctr.