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Soggetti Ires, niente sindacato di inerenza per gli interessi passivi

Una recente pronuncia della Cassazione rimanda all’articolo 109 del Tuir come fonte del principio di inerenza, un’interpretazione che riporta al passato

di Dario Deotto

Gli interessi passivi sfuggono – per i soggetti passivi Ires – a qualsiasi sindacato di inerenza. Lo ha stabilito recentemente la Corte di cassazione, con ordinanza 17875/2022 (nello stesso senso ordinanza 5332/2020 che richiama altre pronunce: Cassazione nn. 10501/2014, 9380/2009, 22034/2006, 2114/2005 e 14702/2001).

Se a prima vista potrebbe risultare una buona notizia (certamente per il contribuente coinvolto), in realtà non lo è.

L’articolo 109 del Tuir

Si è sempre sostenuto sulle pagine de Il Sole 24 Ore che l’articolo 109, comma 5, del Tuir non è la fonte dell’inerenza. La norma stabilisce che i componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono a beni o attività da cui derivano ricavi e proventi imponibili ed esclusi. Il che vuole (indirettamente) significare che i componenti negativi che si riferiscono a proventi esenti risultano indeducibili. La conferma viene dal secondo periodo dello stesso comma 5, il quale esordisce dicendo «se si riferiscono». È chiaro che tale previsione non può che essere rivolta ai componenti negativi richiamati dal primo periodo, per cui il secondo periodo vuole stabilire che i componenti negativi - diversi dagli interessi passivi - quando si riferiscono indistintamente a beni o attività da cui derivano sia componenti positivi di reddito imponibili ed esclusi che esenti, risultano deducibili secondo il cosiddetto pro-rata specificatamente disciplinato.

In definitiva, i due periodi dell’articolo 109, comma 5 del Tuir si occupano dell’aspetto legato alla riferibilità dei componenti negativi ai proventi imponibili, esclusi ed esenti. Lo scopo della disposizione citata risulta, in particolare, quello di evitare che componenti negativi che si riferiscono a proventi esenti possano essere portati in deduzione.

Ulteriormente, si è sempre sostenuto che il principio dell’inerenza nella determinazione del reddito d’impresa opera su un livello “preventivo” generale e più alto rispetto alle singole disposizioni del Tuir (in sostanza, il principio non viene espressamente disciplinato). L’inerenza risulta, in definitiva, quel collegamento tra un componente di reddito e l’attività esercitata o da esercitarsi in via prospettica da parte dell’imprenditore. Questo giudizio, evidentemente, deve riguardare sia poste positive che negative di reddito.

Una volta individuate quelle che sono le poste inerenti, queste devono quindi essere valorizzate secondo la visione fiscale delle singole norme del Tuir. L’inerenza, in definitiva, rappresenta una sorta di pre-requisito generale, in base al quale devono essere fatti confluire nella determinazione del reddito d’impresa solamente quei componenti economici che hanno un collegamento con l’attività esercitata da parte dell’imprenditore.

Queste conclusioni sono state “recepite” anche dalla Corte di cassazione, dall’ordinanza 450 del 2018 in poi (sono seguite in questo senso almeno una trentina di pronunce), la quale ha sostanzialmente ammesso l’erroneità delle tesi espresse in passato dalla stessa Corte, che impropriamente aveva individuato la fonte dell’inerenza nella previsione dell’articolo 109, comma 5 del Tuir.

Ritorno al passato

Con l’ordinanza 17875/2022 si torna sostanzialmente indietro: viene affermato che gli interessi passivi per i soggetti Ires sfuggono a qualsiasi sindacato di inerenza. Questo perché l’articolo 109, comma 5 del Tuir - come prima riportato - non si applica agli interessi passivi (come il precedente articolo 75, comma 5, Dpr 597/1973). In sostanza, la Corte legge ancora l’articolo 109, comma 5, Tuir come fonte dell’inerenza ed esclude ogni sindacato di inerenza per gli interessi passivi dei soggetti Ires.

Che dire? Oramai non ci sorprendiamo più per le contraddizioni del diritto tributario. Certo è che risulta del tutto errato affermare che per gli interessi passivi – per i soggetti Ires – non trova applicazione il principio di inerenza.

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