Soglia minima per l’ipoteca, si contano i crediti anche non fiscali iscritti a ruolo
In materia di iscrizione ipotecaria, per il raggiungimento della soglia minima di 8mila euro, occorre far riferimento a tutti i crediti iscritti al ruolo compresi quelli contestati dal contribuente. Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza n. 20055 del 7 ottobre.
I fatti
Il concessionario del servizio per la riscossione dei tributi ha notificato ad una contribuente l'avviso di iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprietà per l'omesso pagamento di una cartella inerente crediti di varia natura (compresi quelli di natura previdenziale, Inps e Inail) e recante l'importo complessivo di circa 48.367 euro. La signora ha impugnato l’atto, eccependo la mancata notifica della precedente cartella di pagamento e la conseguente decadenza della pretesa fiscale. I giudici di merito hanno accolto il ricorso e confermato la sentenza di primo grado. Serit Sicilia Spa ha proposto ricorso per Cassazione e ha lamentato che il giudice di secondo grado, violando e facendo falsa applicazione dell’articolo 77, Dpr 602/73 e dell’articolo 3, comma 2-ter, Dl 40/2010, convertito dalla legge 23/2010, aveva dichiarato illegittima l’iscrizione ipotecaria. Aveva ritenuto, infatti, che l’articolo 77 citato consentiva l’iscrizione solo nel caso in cui il credito di natura tributaria per il quale si procedeva superava l’importo di 8mila euro e non aveva considerato che, invece, l’ipoteca era finalizzata a garantire tutti i crediti iscritti a ruolo, anche diversi da quelli tributari. Di conseguenza, il limite posto dalla norma non era stato violato. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso.
La sentenza
I giudici di legittimità hanno ribadito (n.2190/14) che il ruolo costituisce titolo esecutivo (articolo 49, Dpr 602/73) sulla base del quale il concessionario può procedere ad esecuzione forzata, ovvero può promuovere azioni cautelari conservative e ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore, a condizione (ex articolo 50, Dpr 602/73) che siano inutilmente trascorsi 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e a prescindere dalla contestazione dei crediti da parte del contribuente. Hanno precisato, inoltre, che sia dal tenore letterale dell’articolo 77, Dpr 602/73, sia per principio di legittimità consolidato, l’agente può procedere all’iscrizione delle formalità ipotecarie solo se il credito fatto valere in sede di riscossione coattiva non è inferiore al limite di 8mila euro (sezioni unite della Cassazione, sentenze 5771/2012 e 4077/2010). Di conseguenza, nella fattispecie sottoposta al suo vaglio, la Corte ha concluso che l’iscrizione ipotecaria era legittima poiché, computando anche i crediti di natura previdenziale, era pacifico che il debito della contribuente superava la soglia limite.
Cassazione, sezione tributaria, sentenza 20055 del 7 ottobre 2015