Imposte

Solidarietà Iva per i carburanti in caso di frode al via da oggi

di Michele Brusaterra

È obbligato solidalmente al versamento dell’imposta sul valore aggiunto, anche il cessionario di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.

Dopo la stretta apportata dalla legge di bilancio per il 2018, che prevede, dal 1° luglio di quest’anno, l’obbligo di emissione della fattura elettronica all’atto della loro cessione, il decreto del Mef datato 10 gennaio 2018 , pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» di ieri e in vigore da oggi inserisce gli stessi beni tra quelli che, in base all’articolo 60-bis della legge Iva (Dpr 633 del 1972), fanno scattare la solidarietà, in capo al cessionario, nel pagamento dell’imposta qualora il cedente non vi provveda e per le cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale.

La norma punta a contrastare le frodi Iva in tale settore, come sostanzialmente chiarisce la relazione al Dl 50 del 2017 , che ha demandato a un decreto ministeriale l’ampliamento della norma sulla solidarietà anche al settore dei combustibili per autotrazione.

L’ articolo 60-bis, comma 2, del Dpr 633/1972 stabilisce che l’obbligato solidale in commento, al fine di non ricadere nella solidarietà, può, esibendo apposita documentazione, dimostrare che l’eventuale prezzo inferiore a cui sono stati ceduti i beni è stato determinato «in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili », ovvero sulla base di disposizioni di apposite norme, e che, in ogni caso, non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta.

I beni indicati dal decreto del Mef si vanno ad aggiungere ad altri per cui già da tempo è in atto la solidarietà nel versamento dell’imposta, sempre alle condizioni evidenziate, e che si riferiscono, come stabilito dal Dm 22 dicembre 2005, alla cessione di autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, prodotti di telefonia e loro accessori, personal computer, componenti ed accessori, animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche, nonché alla cessione di pneumatici nuovi, di gomma, pneumatici rigenerati o usati, di gomma, gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma.

Dm Economia 10 gennaio 2018

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