Professione

Solo gli iscritti ad albi possono rilasciare il visto di conformità

Lo ha stabilito il Tar Puglia, sezione seconda, che con la sentenza 01192/2022: soddisfazione del Consiglio nazionale

di Federica Micardi

Il visto di conformità può essere rilasciato solo da un professionista iscritto a un albo professionale.

Lo ha stabilito il Tar Puglia, sezione seconda, che con la sentenza 01192/2022, ha respinto un ricorso presentato nel 2021 dalla Lapet (tributaristi) contro un provvedimento della Dre Puglia per il mancato rilascio ad un tributarista dell’abilitazione ad apporre il visto di conformità .

Secondo il Tar riservare il rilascio del visto di conformità a taluni professionisti iscritti in albi è un’opzione prescelta dal legislatore, nella discrezionalità che gli compete in materia. Chi è iscritto a un albo, ricorda il Tar, è soggetto a pregnanti obblighi deontologici, al controllo sullo svolgimento corretto e regolare dell’attività professionale e al potere disciplinare esercitato dall’ordine o collegio di appartenenza. Una condizione che garantisce l’amministrazione finanziaria circa la professionalità e correttezza dell’operato dei professionisti iscritti, nell’apposizione del cosiddetto visto leggero.

Una posizione che non contrasta con il fatto che - si legge nella sentenza - «la consulenza giuridica e/o contabile, tra cui quella specifica in materia tributaria, sia stata ritenuta dalla giurisprudenza libera e non sottoposta ad obbligo di iscrizione del professionista ad alcun albo professionale, tranne che per esercitare, per l’appunto, talune attività che assumano rilievo di interesse pubblico».

Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio, attraverso un comunicato di ieri, esprime piena condivisione rispetto alle motivazioni con le quali il Tar della Puglia ha ribadito che l’attività di apposizione dei visti di conformità sulle dichiarazioni e comunicazioni fiscali è riservata alle professioni ordinistiche. E sottolinea che «i commercialisti sono tenuti anche a precisi obblighi formativi annuali e ad assicurare la propria attività, peraltro in via specifica per quanto attiene all’apposizione dei visti di conformità».

Per il presidente dei commercialisti quanto affermato dal Tar pugliese rappresenta una conferma importante « che ribadisce quanto è scolpito nel quadro normativo, ovvero che le professioni ordinistiche rappresentano un presidio di affidabilità di cui lo Stato può e deve servirsi, in via esclusiva, nell’interesse generale».

Anche per questo, conclude de Nuccio, «tra gli obiettivi del Consiglio nazionale c’è proprio quello di istituzionalizzare il ruolo dei commercialisti, quali certificatori dell’esistenza dei presupposti per accedere a benefici pubblici, siano essi diretti o sotto forma di crediti di imposta».

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