Solo l’abitazione di proprietà può fruire delle avegolazioni prima casa
Nel caso di specie se si vuole fruire nuovamente delle agevolazioni prima casa occorre vendere quella posseduta a Como e riacquistare quella nuova a Salerno. Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa (n.21, Tabella A, Parte II, Dpr 633/72 o articolo 1 Tariffa Dpr 131/1986, cioè Iva al 4% e registro, ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 200 euro cadauna, ovvero, se acquisto non da impresa, imposta di registro 2% e ipotecarie e catastali in misura fissa di 50 euro cadauna), si applicano a condizione che nell’atto di compravendita l’acquirente dichiari:
• di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
• di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. In particolare, l’immobile deve essere ubicato: nel comune di residenza dell’acquirente ovvero nel comune in cui, entro 18 mesi l’acquirente stabilirà la propria residenza. Nel caso di specie si possiede la casa acquistata con le agevolazioni prima casa in provincia di Como e senza la sua vendita non si può accedere nuovamente ai benefici fiscali prima casa.
In caso di possesso di altra abitazione acquistata con le agevolazione prima casa, come nel caso di specie, è, comunque, possibile lo stesso fruire delle agevolazioni a condizione che entro un anno si venda l’abitazione preposseduta, articolo 1, comma 55, della legge 208/2015). In sostanza si può nuovamente fruire delle agevolazioni ma entro un anno dall’acquisto della nuova occorre vendere la vecchia casa a pena di decadenza dalle agevolazioni sulla casa riacquistata.
La decadenza dall’agevolazione comporta il recupero dell’imposta nella misura ordinaria (al netto di quanto già corrisposto) nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% dell’imposta, oltre gli interessi di mora. Il reddito da affitto della casa preposseduta costituisce reddito da fabbricati dei percipienti e si cumula con il reddito complessivo tassato con l’aliquota marginale Irpef. È possibile optare per la tassazione con la cedolare secca (10% per locazione a canone concordato o 21% per la locazione a canone libero, ex articolo 9 del Dl 47/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 80/2014).
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