Controlli e liti

Solo l’appello incidentale può evitare il giudicato interno

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di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

La ritenuta infondatezza da parte del giudice di primo grado dell’eccezione di merito proposta dalla parte processuale risultata poi vittoriosa nel processo necessita, per essere contrastata in appello, della proposizione di un appello incidentale per scongiurare la formazione del giudicato interno in grado di inibire anche la pronuncia d’ufficio del giudice. In mancanza di appello incidentale, la mera riproposizione dell’eccezione la rende comunque irrilevante quando il potere di farla rilevare compete alla parte processuale mentre se tale potere spetta d’ufficio al giudice, costui può, anche in mancanza della mera riproposizione, pronunciarsi sul punto. Così la sentenza 11799/2017 delle Sezioni Unite della Cassazione depositata ieri .

Nel 1995 gli eredi del socio di una società semplice citano in giudizio la stessa società invocando in via principale, l’accertamento della nullità della vendita di un terreno avvenuta nel 1989 ed in via subordinata l’annullamento del contratto per dolo. Questo in quanto, secondo i ricorrenti, il legale rappresentante della società semplice in allora aveva agito in modo doloso nel procurare la vendita del terreno e la conoscenza di questi fatti era avvenuta incolpevolmente da parte loro solo nel 1993. La società convenuta si costituisce chiedendo il rigetto delle domande. In particolare, secondo la resistente, l’eccezione di annullamento del contratto per dolo non può essere accolta in quanto prescritta. Il tribunale rigetta l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta osservando come l’ignoranza in ordine all’esistenza del diritto a richiedere l’annullamento del contratto, che pure non influisce sul decorso della prescrizione, non si applica se è frutto, come in questo caso, del comportamento doloso della controparte. In questo modo condanna la società semplice al pagamento di 69 milioni di lire a titolo di risarcimento.

Le eredi propongono appello principale mentre la società semplice, pur proponendo appello incidentale per la condanna subita, non propone nuovamente l’eccezione di prescrizione disattesa dal giudice di primo grado. Ciò nonostante la corte d’appello, che pure rigetta l’appello principale degli eredi, riesamina tale questione e la accoglie a favore della convenuta diminuendo l’importo del risarcimento subito. Gli eredi vanno così in Cassazione lamentando come il giudice di secondo grado non avrebbe potuto accogliere un’eccezione non riproposta dalla parte appellata in secondo grado e per la quale si era così formato, a loro dire, il giudicato interno. Ma la Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso degli eredi per i seguenti motivi:
a) se un’eccezione di merito viene ritenuta infondata dal giudice di primo grado, la sua devoluzione al giudice d’appello da parte del convenuto rimasto vittorioso nella lite, non essendo sufficiente la mera riproposizione, impone sempre la proposizione di un appello incidentale potendosi diversamente formare il giudicato interno in grado di inibire il potere del giudice d’appello di farla rilevare anche d’ufficio;
b) in assenza di appello incidentale, la mancata mera riproposizione in grado di appello di un’eccezione di merito non accolta in primo grado da parte del convenuto rimasto vittorioso nella lite, quando il potere di farla rilevare gli compete rende comunque irrilevante l’eccezione già proposta in primo grado mentre se tale potere compete d’ufficio al giudice costui può legittimamente esercitarlo pronunciandosi sul punto.

Cassazione, Sezioni unite, sentenza 11799/2017

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