Imposte

Solo il titolare dell’impresa familiare può riportare le perdite pregresse

immagine non disponibile

di Luca Gaiani

Un’impresa familiare presenta la seguente situazione: perdita 2017 pari a 19mila euro; reddito 2018 pari a 28mila euro; reddito di spettanza del titolare (51%) pari a 14.280 euro. Da tale reddito il titolare deduce il 40% per il 2018, vale a dire 5.712 euro. Il reddito che il titolare deve dichiarare nel periodo d’imposta 2018 è di 8.568 euro. Il collaboratore dichiara la sua quota del 49% per intero, ossia 13.720 euro. È corretto procedere così? Inoltre, se l’atto costitutivo dell’impresa familiare stabilisce l’attribuzione del reddito prodotto a fine anno, sarebbe possibile attribuire l'80% al titolare e il 20% al collaboratore al fine di usufruire di una deduzione della perdita 2017 in misura maggiore?

Per l’impresa familiare in contabilità semplificata, il “nuovo” riporto perdite introdotto dalla legge di bilancio 2019 opera solo nei confronti del titolare. Sarà dunque l’imprenditore a poter scalare, con le percentuali previste dal comma 26 della legge 145/2018, il risultato negativo del 2017. La modifica delle quote di ripartizione a fine anno potrebbe consentire un maggiore utilizzo delle perdite pregresse a condizione che la quota sia proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

Tra i quesiti che stanno giungendo al forum online di Dichiarazioni 24 molti riguardano le novità nel regime delle perdite delle imprese minori, previste dai commi da 23 a 26 della legge 145/2018. Le modifiche, che si applicano dal periodo di imposta 2018, con un’articolata regola transitoria, stabiliscono l’abbandono del regime di compensazione orizzontale delle perdite delle imprese in semplificata (articolo 66 Tuir) e l’avvio di un regime, analogo a quello dei soggetti Ires, di riporto verticale (solo con altri redditi di impresa) temporalmente illimitato, ma con un limite dell’80% del reddito di ciascun esercizio successivo.

Le perdite conseguite nel 2017, 2018 e 2019 si riportano a nuovo compensandole con i redditi del 2018, 2019 e 2020 entro determinati limiti percentuali. Per le perdite 2017, in particolare, il comma 26 stabilisce un tetto del 40% sul 2018 e 2019 e del 60% sul 2020. L’eventuale eccedenza non compensata nel 2020 .

Nel caso di impresa familiare (articolo 230-bis del Codice civile), l’articolo 5, comma 4, del Tuir, stabilisce l’imputazione del reddito dell’impresa ai collaboratori familiari, nei limiti del 49% del totale, purché vengano rispettate talune condizioni formali. Le quote di attribuzione del reddito ai familiari, entro il tetto sopra indicato, devono essere proporzionate alla quantità e alla qualità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo continuativo e prevalente.

La natura del reddito dell’impresa familiare è di impresa per quanto attiene al titolare (al netto delle quote attribuite ai collaboratori), mentre è di partecipazione in capo ai collaboratori. Come affermato dall’amministrazione finanziaria (circolare 40/1976), la perdita generata dall’impresa va riconosciuta interamente al titolare della stessa che la potrà impiegare nei modi previsti dalla legge.

Questo principio serve a risolvere un quesito giunto al forum. Nel 2017 un’impresa familiare (Tizio 51% e collaboratore Caio 49%) in semplificata ha conseguito una perdita di 19mila euro, non compensata dal titolare in assenza di altri redditi. Il reddito dell’impresa del 2018 è di 28 mila euro. Come si imputa la perdita del 2017 nel modello Redditi 2019? L’imprenditore Tizio deve assegnare il 49% a Caio (13.720 euro) e dalla sua quota di reddito (51% pari a 14.280) sottrae la perdita nel limite del 40% del reddito (e dunque 5.712 euro), dichiarando un imponibile di 8.568 euro.

Un ulteriore quesito chiede se, per aumentare l’importo della perdita compensabile già nel 2018, si possa, qualora l’atto costitutivo lo permette, rideterminare a consuntivo la quota del collaboratore, ad esempio portandola al 20% (e conseguentemente alzando all’80% quella del titolare). La modifica della percentuale potrà essere effettuata, non già per usufruire di una deduzione maggiore della perdita 2017, ma solo se risponde a un differente apporto del collaboratore in termini di qualità e di quantità del lavoro effettivamente prestato nel 2018.

Invia un quesito al forum di Dichiarazioni 24 (clicca qui per accedere)

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©