Controlli e liti

Sono amministratori di fatto i beneficiari della società schermo

La sentenza 32901/2020: poiché l’organizzazione non ha concreta attività il responsabile è il dominus

di Laura Ambrosi

Nei reati tributari, se è contestata l’operatività della cartiera, per provare il ruolo di amministratore di fatto va verificato chi ha tratto beneficio dalla società schermo, non potendo sussistere concrete attività gestorie. A precisarlo è la Cassazione con la sentenza 32901/2020 depositata il 24 novembre.

La vicenda trae origine da un’istanza di riesame per la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di alcuni soggetti ritenuti amministratori di fatto di alcune società cartiere, prive di concreta attività e dedite all’emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Il tribunale del riesame annullava la misura cautelare personale nel presupposto che l’accusa relativa agli asseriti amministratori di fatto non era sostenuta da indizi adeguati. Dai documenti in atti, infatti, emergeva, che tali soggetti si erano limitati a svolgere attività di consulenza in esecuzione a regolari contratti stipulati con le società cartiere. Mancava pertanto la prova dell’effettiva amministrazione e gestione delle citate società.

Il procuratore della Repubblica ricorreva così in Cassazione lamentando il vizio di motivazione contraddittoria perché dinanzi a società prive di qualunque struttura, non poteva ravvisarsi alcuna concreta attività gestoria e amministrativa.

La Suprema Corte, ritenendo fondata l’eccezione, ha precisato che in tema di reati tributari, secondo un consolidato orientamento, la prova della posizione di amministratore di fatto di una “società schermo”, priva cioè di reale autonomia e costituita per essere utilizza in un meccanismo fraudolento, si traduce in quella del ruolo di dominus e ideatore del sistema fraudolento. Non è pertanto ipotizzabile rinvenire elementi tipici di operatività quali ad esempio la gestione dei rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti. In altri termini, quindi, la Cassazione ha ritenuto che in una società priva di concreta attività, l’amministratore di fatto è individuabile solo nei beneficiari delle operazioni effettuate dall’ente schermo.

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