Sopravvenienza fiscalmente rilevante in base alla corretta imputazione civile
In caso di indennizzo determinato in via giudiziale, il componente negativo di reddito va inserito nel bilancio relativo all’esercizio in cui è emessa la sentenza. Fiscalmente, in forza del principio di derivazione rafforzata, la deduzione segue l’imputazione temporale civile.
Facendo presente che il principio di derivazione rafforzata, stabilito dall’articolo 83 del Tuir, non è quello che si può definire un principio cristallino, è questa la conclusione a cui si può arrivare alla luce di quanto affermato dall’agenzia delle Entrate con l’interpello n. 108 del 13 dicembre 2018, attraverso il quale è stata risolta una questione riguardante l’allocazione temporale di una sopravvenienza originata da una transazione conclusa nel 2018, ma derivante, sostanzialmente, da una sentenza della corte di Cassazione emessa già nel 2017.
L’agenzia delle Entrate facendo dapprima presente che con propria risoluzione n. 77/E del 2017, è stato già chiarito che per i soggetti che redigono il bilancio ai sensi del codice civile, le modifiche normative apportate dal Dl 244/2016 hanno introdotto «regole di determinazione del reddito coerenti con le nuove modalità di rappresentazione contabile, estendendo, ove compatibili, le modalità di determinazione del reddito imponibile previste per i soggetti IAS/IFRS adopter», evidenzia che la rilevanza fiscale dei dati di bilancio presuppone che siano stati correttamente applicati i principi contabili.
Partendo, dunque, da questo importante assunto, per individuare la corretta imputazione temporale del componente negativo di reddito oggetto dell’interpello, e derivante da una transazione, occorre fare riferimento al momento di effettiva insorgenza del debito da un punto di vista civilistico. Il principio contabile nazionale, OIC 19, dopo aver «stabilito» che i debiti sono definiti come «passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni e servizi aventi un valore equivalente, di solito a una data stabilita», al paragrafo 38 evidenzia che i debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e di servizi «sono iscrivibili in bilancio quando sorge l’obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali».
Tornando, dunque, alla questione oggetto di interpello visto che la sentenza della Suprema Corte, che ha confermato l’ordine di confisca dell’immobile, da cui è insorto, poi, il componente negativo di reddito, è stata emessa nel 2017, l’Agenzia evidenzia che deve ritenersi quello il momento in cui, sostanzialmente, sorge l’obbligazione della società al pagamento verso la controparte.
Anche ai fini fiscali, proprio in virtù del menzionato principio di derivazione rafforzata, il componente negativo in oggetto, rappresentato da un indennizzo dovuto conseguentemente alla risoluzione del contratto, può quindi essere riconosciuto nel periodo d’imposta 2017. Sottolinea, però, l’Agenzia, che ove fosse stanziato un eventuale accantonamento operato sempre nel 2017 a fronte di eventuali ulteriori oneri collegati all’indennizzo e alla conseguente sopravvenienza, esso non risulta essere fiscalmente deducibile visto che il quarto comma dell’articolo 107 del Tuir stabilisce, letteralmente, che «Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo».
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