Sospensione ammortamenti estesa al 2023
Opzione riproposta per il IV anno consecutivo per le imprese Oic adopter
Sospensione degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali estesa ai bilanci 2023: è quanto prevede l’articolo 3, comma 8, del decreto Milleproroghe 198/22.
È riproposto, per le imprese Oic adopter, quanto già previsto per i bilanci 2020 e 2021 e, più recentemente, per quelli 2022 dal decreto Sostegni-ter, legge 25/2022. L’utilizzo di questa norma, già critico per i bilanci 2022 ora reiterato per i bilanci 2023, impone alcune considerazioni, valide per entrambe le annualità.
Già per i bilanci 2022 si tratta di una possibilità più teorica che pratica, tenendo conto che non esiste più la deroga al presupposto della continuità aziendale: potrebbe (forse) interessare poche imprese, per esempio alcune colpite dagli effetti della guerra in Ucraina. Da rammentare che le imprese che hanno sospeso gli ammortamenti negli esercizi 2020 e 2021 devono tenere conto dell’effetto sui bilanci successivi. L’ammortamento slitta di un anno (due se applicata anche nel 2020) se compatibile con la possibilità di estendere la vita utile del bene: in caso contrario, le quote di ammortamento non contabilizzate sono spalmate lungo la vita utile residua, cosa che può accadere, per esempio, quando è parametrata a vincoli contrattuali, tecnici o legislativi.
Per i bilanci 2022 le imprese possono applicare le regole contabili utilizzate nei bilanci precedenti del documento Interpretativo 9 dell’Oic: regole che potrebbero valere anche per i bilanci 2023. Ma vediamone l’applicazione pratica. Dagli esempi contenuti nel documento si evince che la sospensione degli ammortamenti è legata alla parte “alta” del conto economico, costituita dalla differenza (A-B) tra valore della produzione (A) e costi della produzione (B).
Un esempio riguarda una società che possiede un albergo, rimasto chiuso tutto l’anno, e alcuni fabbricati affittati normalmente: la decisione è di non ammortizzare l’albergo e di ammortizzare gli altri fabbricati.
Altro esempio riguarda una società che intende ridurre l’effetto economico derivante dalla chiusura di sei mesi, degli stabilimenti di produzione: il criterio utilizzato per stabilire la quota di ammortamento è quello dei mesi di apertura e la decisione è di non contabilizzare il 50% della stessa per tutte le immobilizzazioni. In queste situazioni la sospensione parziale degli ammortamenti può essere giustificata da situazioni oggettive, legate all’utilizzo dei cespiti: ma in questi casi si rientra nelle regole generali del Codice civile (articolo 2426, n. 2) e nel principio contabile Oic 16.
Sembra difficile, invece, non contabilizzare gli ammortamenti nella situazione dell’esempio 1A del documento Oic: l’esempio riguarda un’impresa che decide di avvalersi della norma per ridurre la perdita o non incorrere in una perdita operativa (A-B) registrata per effetto della pandemia che decide di applicare l’aliquota di ammortamento pari a zero. Infatti non esiste più la deroga al presupposto della continuità aziendale e la pandemia sembrerebbe alle spalle.