Contabilità

Sospensione degli ammortamenti sotto la lente del sindaco-revisore

Il Cndcec aggiorna la relazione unitaria alla luce dei provvedimenti sul Covid. Sconto sui contributi compatibile con quello previsto per le donne

di Nicola Cavalluzzo

Il Cndcec con tempestività aggiorna la «Relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti», giunta alla sesta edizione.

Il documento tiene conto sia dell’intervenuto aggiornamento di ben 22 principi di revisione Isa Italia sia degli interventi fatti dal legislatore per ridurre gli effetti negativi della pandemia. Tra le misure di sostegno che impattano sulla redazione dei bilanci dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, rilevano la sospensione degli ammortamenti, la deroga all’adozione di provvedimenti in presenza di perdite rilevanti, la deroga al presupposto del going concern, la rivalutazione degli asset e la deroga alla valutazione dei titoli non immobilizzati.

In caso di utilizzo della sospensione degli ammortamenti, il sindaco-revisore dovrà controllare che la nota integrativa contenga tutte le relative informazioni ma soprattutto che sia illustrata la motivazione alla base di tale scelta. Inoltre laddove ritenga che sia fondamentale per la comprensione del bilancio potrà inserire nella relazione un richiamo di informativa al riguardo in conformità al principio Isa Italia 706.

La deroga al presupposto della continuità è l’intervento che necessita di una particolare attenzione da parte del sindaco-revisore. Il documento invita il sindaco-revisore a inserire un richiamo all’informativa che gli amministratori hanno esposto in nota integrativa e, data l’importanza del tema, è allegata una relazione unitaria ad hoc da utilizzare appunto in presenza di deroghe.

In presenza di rivalutazione dei beni d’impresa, il sindaco-revisore dovrà verificarne la corretta contabilizzazione e accertarsi che la società abbia fornito adeguata informativa. Se ritiene che tale aspetto sia fondamentale per la comprensione del bilancio, nella relazione effettuerà un richiamo di informativa in conformità al principio Isa Italia n. 706.

Nella parte B della relazione unitaria, indicherà i criteri seguiti nella rivalutazione e attesterà che la stessa non eccede il limite di valore effettivamente attribuibile ai beni.

Il Dm 17 luglio 2020 ha esteso all’esercizio 2020 la disposizione derogatoria contenuta nel Dl 119/2018 che consente, agli Oic adopter, di non svalutare i titoli iscritti nel circolante. Il sindaco-revisore dovrà verificare la corretta contabilizzazione dei titoli e il rispetto degli obblighi informativi, e, se necessario, anche in tale circostanza potrà inserire nella relazione un richiamo di informativa.

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