Adempimenti

Stop ai contributi da estendere alle trattenute a carico dei lavoratori

È necessario che l’Inps estenda il rinvio al 31 maggio anche alle ritenute già operate sugli addetti

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di Barbara Massara

Il decreto legge 18/2020 dispone nuove sospensioni per i versamenti dei contributi previdenziali e dei premi Inail in scadenza nel mese di marzo e per alcuni settori produttivi anche nel mese di aprile.

Il decreto legge “cura Italia” prevede infatti due distinte casistiche di sospensioni:
la prima, contenuta all’articolo 61, comma 2, riguarda i soggetti appartenenti ai settori particolarmente danneggiati elencati dalla medesima norma e si riferisce ai versamenti in scadenza nel periodo 2 marzo-30 aprile, esteso fino al 31 maggio per le sole federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e società sportive;
la seconda, invece, disciplinata dall’articolo 62, comma 2, si applica in via residuale a tutte le imprese nonché agli esercenti arti e professioni con domicilio o sede legale/operativa in Italia, che nell’anno 2019 hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, e interessa i versamenti contributivi in scadenza tra l’8 e il 31 marzo.

Entrambe le casistiche prevedono la sospensione dei versamenti contributivi in scadenza il 20 marzo (in ragione della rimessione in termini disposta dall’articolo 60 del decreto legge 18/2020), che pertanto si riferiscono alle retribuzioni di competenza del mese di febbraio, ovvero ai compensi dei co.co.co pagati nel mese di febbraio.

Su queste retribuzioni o compensi le aziende hanno quasi certamente operato la trattenuta previdenziale a carico del lavoratore, in quanto hanno avuto contezza della sospensione solo nella serata del 17 marzo.

Pertanto anche per queste ritenute l’Inps, conformemente a quanto già espresso nella circolare 37/2020 in riferimento alla sospensione contributiva per le aziende delle ex zone rosse e settore turistico su tutto il territorio (decreto legge 9/2020), potrebbe confermare l’obbligo del datore di lavoro/committente di versarle (si veda il Sole 24 Ore di mercoledì 18 marzo).

Per evitare che datori di lavoro e committenti, che intendano beneficiare della sospensione, debbano preoccuparsi del problema del versamento delle ritenute previdenziali operate, sarebbe opportuno e auspicabile un intervento dell’Inps che, in ragione della straordinarietà della situazione e dei relativi tempi non disponibili, consenta di derogare a questa regola e rinviare il versamento anche di questi contributi a carico del dipendente, già trattenuti, al 31 maggio prossimo (ovvero al 30 giugno per le federazioni sportive/società sportive), in un’unica soluzione o in 5 rate decorrenti dal mese della cessazione della sospensione.

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