Contabilità

Sospensione dell’obbligo di ricapitalizzazione per tutte le perdite 2020

L’Assonime: il rinvio al quinto anno si applica a tutto il rosso di conto economico

di Alessandro Germani

Le perdite 2020 generate dal Covid prevedono il differimento al quinto esercizio successivo degli obblighi di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione. Il regime di sospensione riguarda tutte le perdite 2020, non solo quelle che incidono sul capitale sociale in misura superiore ad un terzo. È quanto emerge dal caso n. 6 di Assonime.

L’articolo 6 del decreto Liquidità (Dl 23/2020), modificato dalla legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020), ha disposto il rinvio quinquennale. Ma non è stato chiarito se per gli anni successivi, ai fini del conteggio delle perdite per verificare se scattano gli obblighi di riduzione del capitale, di ricapitalizzazione, e di scioglimento per perdite rilevanti, si debba tener conto di tutte le perdite 2020 o solo di quelle “rilevanti” per questi obblighi.

Per le perdite post 2020 la teoria (della stessa Associazione) considera la sospensione degli obblighi citati anche per le perdite emerse negli esercizi successivi al 2020. Un’altra teoria più stringente sostiene che le perdite successive al 2020 andrebbero trattate come perdite autonome, soggette agli obblighi ex articoli 2446 e 2447 per le Spa e 2482-bis e 2482-ter per le Srl. Se si opta per questa seconda, ci si domanda se le perdite 2020 oggetto di sospensione siano tutte quelle emerse a conto economico o solo quelle che fanno scattare gli obblighi di legge. Secondo alcuni le perdite oggetto di sterilizzazione ex articolo 6 sono quelle che incidono sul capitale. Invece per il notariato del Triveneto sarebbero tutte quelle del conto economico.

Il tema è controverso. Assonime evidenzia che la sterilizzazione debba riguardare tutte le perdite 2020. Ciò in base al dato letterale e alla ratio della norma. Se infatti la finalità è di evitare la crisi di imprese sane colpite dalla pandemia, l’effetto di sterilizzazione delle perdite, per verificare il presupposto degli obblighi negli esercizi successivi al 2020, deve riguardare tutte le perdite accertate dal conto economico e non solo quelle che incidono in modo significativo sul capitale sociale. Si considerino infatti due imprese entrambe con una perdita 2020, per una coperta senza problemi e per l’altra con erosione del capitale per oltre 1/3.

Si arriva alla conclusione per cui l’impresa più in difficoltà ottiene il beneficio della non computabilità della perdita 2020, mentre quella più capitalizzata subisce l’immediata rilevanza della perdita, ai fini degli obblighi di ricapitalizzazione. Di conseguenza, per verificare se le perdite emerse negli esercizi successivi al 2020 impongano gli obblighi di attivazione sul capitale sociale, non si deve tener conto di tutte le perdite emerse negli esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020 come risultanti dal conto economico.

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