Controlli e liti

Sospensione e termini di adesione, resta da sciogliere il nodo-cumulo

La circolare 10/E dell’agenzia delle Entrate lascia alcuni dubbi aperti

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di Laura Ambrosi

Ancora dubbi sulla cumulabilità della sospensione con i termini di adesione: la giurisprudenza e l’ultima circolare dell’Agenzia non chiudono la questione.

L’istanza di accertamento con adesione sospende il termine di impugnazione di 90 giorni. In passato, si era posto il problema della cumulabilità con il periodo di sospensione feriale, atteso che quest’ultimo è disciplinato per il «decorso dei termini processuali» (legge 742/69). La fase di adesione invece è amministrativa, con la conseguenza che secondo una rigorosa interpretazione, i 90 giorni non erano cumulabili con il periodo feriale. La Cassazione (7386/2019, 7995/2016 e 11632/2015) aveva infatti dichiarato inammissibili i ricorsi presentati con il cumulo dei termini (90 adesione+sospensione feriale), ritenendo la procedura amministrativa e non processuale. Le decisioni avevano generato non poche perplessità anche perché l’Agenzia, in diversi documenti di prassi, aveva ritenuto cumulabili i due termini. A dirimere la questione è intervenuto l’articolo 7-quater, comma 18, del Dl 193/2016 secondo cui i termini di relativi all’adesione «si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale».

Le disposizioni sull’emergenza hanno disciplinato una nuova sospensione dei termini per il compimento degli atti «dei procedimenti» relativi alle commissioni tributarie. È quindi una sospensione, diversa da quella feriale, introdotta per i soli procedimenti giudiziari e quindi non applicabile a quelli amministrativi, come l’adesione.

La circolare 6/2020 ha ritenuto cumulabile la nuova sospensione (64 giorni) ai 90 giorni dell’adesione. La tesi dell’Agenzia, però, non sembra supportata da alcuna norma: il decreto che aveva previsto la cumulabilità si riferiva solo alla sospensione feriale. Inoltre, tale cumulabilità sembra smentita dalla circolare 10/2020, poiché in una nota, l’Agenzia ha escluso la nuova sospensione per i 20 giorni previsti per il pagamento dell’adesione, trattandosi esclusivamente di fase amministrativa. Secondo l’Agenzia, quindi, per lo stesso istituto (l’adesione) ai fini del calcolo dei 90 giorni sarebbe cumulabile la nuova sospensione (circolare 6/2020), per il termine di 20 giorni per eseguire il pagamento, non lo sarebbe (circolare 10/2020).

Attesa la delicatezza, la questione non può essere risolta in via interpretativa. Tanto più che converrebbe non cumulare i termini sia nel caso in cui i 150 giorni dovessero esaurirsi tra il 9 marzo e l’11 maggio (che imporrebbero un ricorso entro il 12 maggio), sia se i 90 giorni dell’adesione dovessero cadere oltre l’11 maggio. Poiché l’inammissibilità di un ricorso tardivo può essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento, a prescindere dalle richieste delle parti, sarebbe auspicabile un intervento legislativo.

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