Controlli e liti

Sospensione feriale e Covid-19: il rebus del cumulo dei termini

Il 1° agosto scatta la sospensione feriale dei termini processuali, che incrocia lo stop previsto per l’emergenza virus

di Antonio Iorio

Da sabato 1° agosto scatta la sospensione feriale dei termini processuali fino al 31 agosto, ma quest’anno, complice l’altra sospensione prevista per l’emergenza sanitaria, vi sono molti dubbi sul corretto computo dei termini. Vediamo, in concreto, gli aspetti della delicata questione.

Sospensione feriale
L’articolo 1 della legge 742/1969 prevede che il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, quindi nel calcolo di un termine non vanno considerati i giorni compresi in questo arco temporale. Vi rientrano, per il processo tributario, la notifica dell’atto alla controparte (ricorso, appello ecc.) e i depositi presso le segreterie delle commissioni o della Cassazione (costituzione in giudizio, deposito memorie ecc.).

Sospensione Covid
Dal 9 marzo all’11 maggio (per un totale di 64 giorni) c’è stata la sospensione dei termini processuali in conseguenza dell’emergenza sanitaria. In realtà, il legislatore ha previsto una sospensione fino al 15 aprile e, successivamente, una proroga fino all’11 maggio.

Adesione
In materia tributaria, i termini per impugnare sono sospesi per 90 giorni nel caso in cui, ricevuto l’atto, il contribuente, entro i successivi 60 giorni, presenti istanza di adesione.

Il legislatore ha previsto (decreto legge 193/2016) il cumulo di questi termini con la sospensione feriale. Tale intervento si era reso necessario a seguito di un orientamento di legittimità che negava il cumulo tra le due sospensioni.

Rispetto alla sospensione Covid-19 si era riproposta la medesima questione: anche in questo caso è intervenuto il legislatore e all’articolo 158 del Dl 34/2020 ha espressamente previsto la cumulabilità dei due periodi di sospensione.

Cumulo tra le sospensioni
Per effetto di tutte queste sospensioni si potrà verificare che i termini per proporre un’azione (ricorso, appello ecc.) attraversino il periodo di agosto ovvero spirino proprio in tale mese.
Si tratta quindi di comprendere se, e in che termini, le tre sospensioni si cumulino.

La circolare 11/2020 (quesito 5.10) ha ritenuto cumulabile le tre sospensioni (Covid, adesione e feriale). Più precisamente l’Agenzia chiarisce che se il periodo di sospensione di 90 giorni per l’adesione investe il mese di agosto allora occorre considerare anche la pausa estiva in virtù della norma che ammette il cumulo delle due sospensioni (da adesione e feriale). Diventa quindi irrilevante che in precedenza si sia già beneficiato della sospensione Covid-19. La posizione dell’Agenzia purtroppo non è determinante in quanto la tardività dell’impugnazione costituisce causa di inammissibilità e può essere rilevata autonomamente dal giudice in qualsiasi grado del giudizio a prescindere dalle eccezioni delle parti.

Più articolata invece la posizione della Corte di cassazione. In varie pronunce viene costantemente affermato che mentre le sospensioni feriali possono cumularsi tra loro (da ultimo sentenza 9997/2020 relativa al caso in cui i termini di appello erano di un anno e quindi potevano incrociare due volte il mese di agosto), la sospensione feriale non è cumulabile con altri tipi di sospensioni, avendo scopi e finalità diverse (pronunce 9438/2017, 16347/2013, 23576/2012, 16876/2014, 23047/2015). Tali sentenze riguardavano il cumulo con la sospensione prevista per la definizione agevolata.

Tuttavia, di recente, la Cassazione (sentenza 10252/2020) ribadendo tale divieto di cumulo, ha ammesso che se il termine ordinario di impugnazione scade ad agosto (a seguito dello spostamento in avanti causato dell’altra sospensione) allora si applica anche la sospensione feriale.

In sostanza sembrerebbe (il condizionale è d’obbligo) che se le due sospensioni si incontrano non si possano cumulare avendo scopi e finalità diversi, se invece la prima sospensione si sia esaurita e ad agosto si giunga in virtù dell’ordinario residuo termine di impugnazione (che nel frattempo ha ripreso a decorrere) allora si applica anche la sospensione feriale.

In concreto, questa interpretazione comporterebbe il cumulo con la sospensione Covid-19, in quanto, essendo spirata l’11 maggio sono ripresi i termini ordinari che dal 1° agosto, beneficerebbero della sospensione feriale.

Le possibili soluzioni
Stante le differenti interpretazioni e soprattutto i rischi cui andrebbe incontro il contribuente (e chi lo assiste) in caso di tardiva impugnazione, si ritiene prudenziale non considerare la sospensione feriale allorché il termine di scadenza dell’atto sia successivo al 31 agosto.

Nell’ipotesi in cui, invece, tale scadenza spiri nel mese di agosto, stante la sospensione in atto, l’adempimento verrebbe procrastinato comunque al 1° settembre.

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