Adempimenti

Sospensione ritenute, valgono i ricavi del 2019

Per beneficiare di alcune norme per la sospensione delle ritenute o per i versamenti il riferimento è l’anno scorso

ADOBESTOCK

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Per beneficiare di alcune norme per la sospensione delle ritenute o per i versamenti, a seguito dell’emergenza “coronavirus”, il riferimento è ai ricavi o compensi del 2019. E va fatto senza considerare gli eventuali maggiori componenti positivi che si dichiareranno per l’adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). La sospensione del versamento delle ritenute e dei contributi previdenziali si applica anche alle amministrazioni locali.

Con le eccezioni previste per i contribuenti della cosiddetta “zona rossa”, per il versamento dell’imposta sostitutiva sugli intrattenimenti (Isi) si applica il solo rinvio al 20 marzo 2020.

Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, con la quale illustra le norme del decreto “Cura Italia” (Dl 18/2020).

Le condizioni per lo stop

L’Agenzia, nella risposta 1.13 «ritenute compensi lavoro autonomo/provvigioni», afferma che i ricavi e i compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 marzo 2020, da contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto sui compensi di lavoro autonomo o sulle provvigioni, da parte del sostituto d’imposta, se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

nell’anno 2019, hanno percepito ricavi o compensi non superiori a 400mila euro;

nel mese di febbraio 2020, non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. In questi casi i contribuenti omettono l’indicazione della ritenuta d’acconto in fattura (analogica o elettronica).

Chi si avvale dell’ opzione rilascia una dichiarazione dalla quale risulta che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta, specificando nella “causale” la dicitura «Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi articolo 62, comma 7, del decreto - legge n. 18 del 2020». Nella verifica del limite di 400mila euro dei ricavi o compensi, sono irrilevanti gli ulteriori componenti indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale ai fini Isa. I percipienti verseranno le somme corrispondenti alle ritenute non operate, tramite il modello F24, indicando lo specifico codice tributo che sarà istituito nei prossimi giorni.

Soglia da rideterminare

Nella risposta 1.15, «sospensione dei versamenti in relazione a determinate tipologie di contribuenti per le quali è prevista la verifica dell’ammontare dei ricavi dell’anno» 2019, si legge che la soglia dei ricavi va determinata, tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Nel determinare l’ammontare dei ricavi o compensi del 2019, non si deve tenere conto degli eventuali ulteriori componenti positivi richiesti ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Perciò, gli ulteriori componenti positivi indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, non rilevano per la determinazione del limite.

Sospensione degli adempimenti anche per le richieste di documentazione fatte in sede di controllo formale delle dichiarazioni: i termini per fornire la documentazione scadono tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. La documentazione va prodotta entro il 30 giugno 2020.

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