Sospensione dei termini processuali: è una facoltà non un obbligo
La parte può comunque procedere al deposito del ricorso in Commissione tributaria provinciale nei termini ordinari
Si premette che, in via generale, il contribuente ha la facoltà e non l’obbligo di avvalersi della sospensione dei termini processuali stabilita in 64 giorni dall'articolo 83 del decreto - legge 18/2020. Tuttavia, è evidente che, nel caso di reclamo mediazione di cui all’articolo 17 - bis del decreto legislativo 546/1992, l’eventuale deposito del ricorso presso la Commissione tributaria provinciale, dopo il decorso del termine di 90 giorni dalla notifica del medesimo all’Ufficio, senza avvalersi della sospensione dei 64 giorni, potrebbe contrastare con la volontà dell'Ente impositore che intenda, eventualmente, avvalersi del maggior termine per formulare una propria proposta di mediazione o per accogliere, anche in parte, le eccezioni sollevate del contribuente. Ne consegue che, ferma restando, anche nel caso di reclamo, la facoltà del contribuente di non avvalersi del termine di sospensione e dunque di procedere con il deposito del ricorso in Commissione tributaria provinciale, dopo il decorso dei 90 giorni dalla notifica del reclamo mediazione, si potrebbe verificare che l'Ufficio chieda al Giudice di dichiarare il ricorso improcedibile, per non aver avuto la possibilità di proporre una mediazione nel maggior termine di sospensione concesso. Si tratterebbe comunque di una eventuale dichiarazione di improcedibilità (sanabile) che non comporterebbe alcuna inammissibilità, ma soltanto un eventuale rinvio dell'udienza.
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