Imposte

Sospensione versamenti, le Entrate: il calo del fatturato si misura alla consegna del bene

La circolare 9/E: il rinvio dei pagamenti di marzo e aprile deciso dalla liquidazione periodica

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di Gian Paolo Tosoni

La sospensione dei versamenti tributari prevista dall’articolo 18 del Dl 23/2020 è condizionata alla diminuzione del fatturato per oltre il 33% confrontando quello dei mesi di marzo ed aprile del corrente anno in confronto ai corrispondenti mesi dell’anno precedenti presi singolarmente. Lo conferma la agenzia delle Entrate con la circolare 9/E/2020 pubblicata nella serata del 13 aprile.

Il momento di effettuazione

In ordine all’individuazione del mese di riferimento l’Agenzia precisa che occorre avere riguardo al momento di effettuazione dell’operazione e quindi al mese in cui l’operazione ha concorso nella liquidazione periodica dell’Iva.

Quindi per le fatture immediate la data da prendere in considerazione e la data della fattura ovvero per i corrispettivi la data del giorno.

Per le fatture differite si assume la data del documento di consegna che coincide con la effettuazione della operazione. In sostanza anche le fatture differite vanno assunte con riferimento al mese di effettuazione della operazione. Nella prassi anche dopo la risposta all’interpello 389/2019 alla fattura differita gli viene attribuita la data della fine del mese della consegna dei beni al fine di poterla registrare fra le fatture emesse nel mese di effettuazione della operazione. Tuttavia se il contribuente abbia correttamente emesso la fattura entro il 15 del mese successivo (esempio entro il 15 marzo abbia emesso le fatture per il mese di febbraio) queste operazioni vanno escluse mentre vanno considerate le consegne di marzo con fattura eventualmente datata aprile. Tuttavia nella prassi ormai questa procedura è poco usata per effetto della complicazione di considerare l’Iva di una fattura di aprile nel mese precedente ai fini della liquidazione dell’iva.

Va ricordato che esiste un caso di fattura differita che si emette entro il mese successivo al quello della consegna per le cessioni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente. Questa operazione scivola nella liquidazione del mese successivo a quello della consegna ed ai fini del calcolo del fatturato dovrebbe essere considerata nel mese in cui partecipa alla liquidazione che in questo caso è quello della fattura.

I termini sospesi sono quelli in scadenza nei mesi aprile se il fatturato è diminuito nel mese di marzo e nel mese di maggio 2020 se è calato il fatturato di aprile. L’Agenzia precisa al riguardo che può accadere che i contribuenti possano usufruire della sospensione ad esempio per il mese maggio grazie allo scostamento di aprile e non per il mese di aprile non essendoci stato scostamento sufficiente a marzo.

La circolare si preoccupa anche dei soggetti che nell’ambito della propria attività effettuano operazioni per le quali non sussiste l’obbligo della emissione della fattura ( articolo 74 del Dpr 633/72 giornali e periodici, eccetera) ed in questo caso il contribuente può fare riferimento ai ricavi e compensi quindi secondo i criteri delle imposte dirette.

I corrispettivi

Quando le operazioni sono documentate sia con le fatture che con i corrispettivi il confronto deve essere eseguito sulla somma dei due elementi. Questo può significare che il concetto di fatturato, almeno ai sensi dell’articolo 18 del Dl23, si intende ad Iva compresa, ancorché’ lo scostamento in linea di massima non cambi non essendoci state variazioni di aliquote iva fra il 2019 ed il 2020.

Le imprese agricole

L’Agenzia conferma che la sospensione può essere usufruito anche dalle imprese agricole ancorché rientranti nei redditi fondiari; la conclusione era scontata dopo che il legislatore aveva sostituito la parola ricavi e compensi con fatturato. Il termine ricavi è rimasto solo ai fini dell’individuazione dei due grandi gruppi di contribuenti. Per i soggetti che abbiano superato l’ammontare di 50 milioni euro di ricavi, lo scostamento tra il fatturato dei mesi del 2020 in confronto ai mesi del 2019 deve essere inferiore al 50 per cento.

La circolare afferma che anche i contribuenti trimestrali devono far la verifica con riferimento ai singoli mesi di marzo ed aprile, con la conseguenza che per sospendere il versamento del primo trimestre Iva che cade nel mese di maggio devono avere una riduzione di fatturato nel mese di aprile.

Enti non commerciali

La circolare dedica molto spazio alla sospensione dei versamenti per gli enti non commerciali precisando che si applica anche nella ipotesi in cui l’ente svolga oltre alla attività istituzionale anche una attività commerciale, ma per questa ultima attività occorre rispettare i parametri.

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