Adempimenti

Versamenti sospesi, aggiornato l’elenco delle attività interessate. Le Entrate: è solo indicativo

La risoluzione 14/E segnala nuovi codici Ateco ammessi allo stand by: la lista non è esaustiva

di Giovanni Parente

Magazzini di custodia e deposito per conto terzi. Magazzini frigoriferi per conto terzi.Gestione di centri di movimentazione merci (interporti). Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione. Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua. Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali. Intermediari dei trasporti. Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci. Movimento merci relativo a trasporti aerei. Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali. Movimento merci relativo a trasporti ferroviari. Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri. Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.

Anche queste categorie rientrano nella sospensione dei versamenti per effetto dell’emergenza coronavirus. A specificarlo è la risoluzione 14/E emanata dall’Agenzia nella serata di sabato 21 marzo, che va ad integrare la precedente risoluzione 12/E/2020 (si veda l’articolo di Giuseppe Morina e Tonino Morina su Ntplus Fisco) e che indica queste attività con relativo codice Ateco.

Elenco non esaustivo
C’è, però, una precisazione importante fornita dall’Agenzia nella risoluzione. L’«elenco di codici Ateco ha valore indicativo e non esaustivo dei soggetti a cui sono applicabili le richiamate disposizioni, come specificato nella stessa risoluzione 12/E del 2020».

Una puntualizzazione che arriva dopo le segnalazioni pervenute dalle associazioni di categoria, preoccupate che un’eventuale tassatività dei codici Ateco indicati nella risoluzione 12/E potesse di fatto escludere dalla sospensione dei versamenti attività riconducibili ai settori individuati dalla norma primaria.

Nel comunicato che accompagna la risoluzione l’Agenzia ha ulteriormente puntualizzato che «codici riportati nell'allegato alla risoluzione 12/E del 18 marzo 2020 sono puramente indicativi e non individuano tutti i soggetti a cui sono applicabili le sospensioni dei versamenti previsti dall'articolo 61 del decreto legge 18/2020 e dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge 9/2020».

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