Magazzini di custodia e deposito per conto terzi. Magazzini frigoriferi per conto terzi.Gestione di centri di movimentazione merci (interporti). Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione. Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua. Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali. Intermediari dei trasporti. Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci. Movimento merci relativo a trasporti aerei. Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali. Movimento merci relativo a trasporti ferroviari. Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri. Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.

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Agenzia delle Entrate, risoluzione 14/E/2020

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Anche queste categorie rientrano nella sospensione dei versamenti per effetto dell’emergenza coronavirus. A specificarlo è la risoluzione 14/E emanata dall’Agenzia nella serata di sabato 21 marzo, che va ad integrare la precedente risoluzione 12/E/2020 (si veda l’articolo di Giuseppe Morina e Tonino Morina su Ntplus Fisco) e che indica queste attività con relativo codice Ateco.

Elenco non esaustivo
C’è, però, una precisazione importante fornita dall’Agenzia nella risoluzione. L’«elenco di codici Ateco ha valore indicativo e non esaustivo dei soggetti a cui sono applicabili le richiamate disposizioni, come specificato nella stessa risoluzione 12/E del 2020».

Una puntualizzazione che arriva dopo le segnalazioni pervenute dalle associazioni di categoria, preoccupate che un’eventuale tassatività dei codici Ateco indicati nella risoluzione 12/E potesse di fatto escludere dalla sospensione dei versamenti attività riconducibili ai settori individuati dalla norma primaria.

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Agenzia delle Entrate, risoluzione 12/E/2020

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Nel comunicato che accompagna la risoluzione l’Agenzia ha ulteriormente puntualizzato che «codici riportati nell'allegato alla risoluzione 12/E del 18 marzo 2020 sono puramente indicativi e non individuano tutti i soggetti a cui sono applicabili le sospensioni dei versamenti previsti dall'articolo 61 del decreto legge 18/2020 e dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge 9/2020».

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