Sospensione dei versamenti senza vincoli per chi ha iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019
Lo stand by generalizzato emerge dal vademecum delle Entrate sul Dl 23/2020
F24 per Iva e ritenute dipendenti sospesi per le scadenze del 16 aprile e del 16 maggio per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019 a prescindere da qualsiasi analisi sul fatturato. È quanto puntualizza l’agenzia delle Entrate nel vademecum sul Dl 23/2020.
Per tutti gli altri la sospensione opera solo se, nei mesi di marzo e aprile 2020, si è verificata una diminuzione di almeno il 33% (50% per i contribuenti con ricavi 2019 superiori a 50 milioni di euro) del fatturato e dei corrispettivi rispetto agli stessi mesi di marzo e aprile 2019.
Il conteggio va fatto mese su mese, ossia marzo 2020 su marzo 2019 e aprile 2020 su aprile 2019. Quindi potrebbe ben sussistere il caso per cui un contribuente possa beneficiare della sospensione per entrambi i termini di versamento, oppure solo per una delle scadenze previste (ad esempio 16 aprile o 16 maggio e viceversa).
Il conteggio andrà in questo modo effettuato, non solo per i contribuenti mensili, ma bensì pure per i contribuenti trimestrali, i quali, dovranno anch’essi verificare la sospensione facendo riferimento al solo mese di marzo per la scadenza del 16 aprile e al solo mese di aprile per la scadenza del 16 maggio.
Per costoro sarà comunque utile procedere al controllo già dal mese di marzo, anche in assenza di liquidazione dell’Iva (che scade il 16 maggio); infatti essi potrebbero avere dei dipendenti con pagamento in scadenza il prossimo 16 aprile, per i quali potrebbe operare la sospensione dei versamenti in presenza di una diminuzione del fatturato nei termini sopra individuati.
In generale, per tutti, i pagamenti riprenderanno senza applicazione di interessi e sanzioni, in un’unica soluzione entro il 30 giugno o preferibilmente con un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dallo stesso mese di giugno 2020. Stando al contenuto letterale della norma, per chi sceglie la rateazione, saranno vietati versamenti di importo diverso in ragione della liquidità a disposizione del contribuente, e quindi così come avviene per il versamento delle imposte sui redditi la rateazione dovrà avvenire per rate costanti, con la differenza che in questo caso il differimento non comporterà il pagamento di interessi.
La norma prevede, per gli aventi diritto così come sopra individuati, la sospensione anche dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. In tale ambito dovrebbero essere ricomprese anche le rate Inps scadenti il 16 maggio di artigiani e commercianti per soci, collaboratori e titolari di ditte individuali iscritti alla relativa previdenza.
Infine il sostituto d’imposta dovrà effettuare il versamento delle ritenute d’acconto diverse da quelle sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati in scadenza il 16 aprile. Questo in termini generali, con l’unica eccezione per i professionisti e le imprese (agenti, mediatori e procacciatori d’affari) che avendone i requisiti (articolo 19 del Dl 23/2020) hanno rilasciato dichiarazione con la quale certificano al sostituto d’imposta la volontà di avvalersi delle disposizioni che ne prevedono l’esonero. In sua assenza il versamento va regolarmente effettuato.