Adempimenti

Sospensione versamenti, verifica mese su mese per i trimestrali Iva

Vale il criterio generale dell’articolo 18 del Dl 23/2020 per misurare il calo di fatturato e corrispettivi

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di Mario Cerofolini e Lorenzo Pegorin

Contribuenti trimestrali Iva con verifica mese su mese per la sospensione dei versamenti per le scadenze del 16 aprile e del 16 maggio prossimi. Anche per essi vale il criterio generale stabilito dall’articolo 18 del Dl 23/2020 che misura l’andamento del fatturato e dei corrispettivi di marzo e aprile 2020 con gli omologhi dati dei rispettivi mesi del 2019.
Questo principio, va ribadito, si applica anche ai fini Iva pur se il trimestrale, a differenza del mensile si trova concettualmente a dover mettere a confronto un fatturato che non ha nulla a che fare con il versamento dell’imposta.

Infatti, rimanendo in tema di Iva, mentre il mensile confronta il fatturato marzo su marzo (2020 rispetto al 2019) e aprile su aprile (2020 rispetto al 2019) per decidere le sorti della singola sospensione (rispettivamente 16 aprile 2020 e 16 maggio 2020), il trimestrale al fine di decidere se poter validamente far slittare il versamento del 16 maggio prossimo mette a confronto il fatturato di aprile 2020 con quello di aprile 2019.

Questo pur se le operazioni di riferimento (aprile) appartengono concettualmente al trimestre successivo (il secondo: aprile, maggio e giugno) rispetto a quello in scadenza il 16 maggio (primo trimestre: gennaio, febbraio e marzo).

Del resto, va detto che, pur se la circolare 9/E/2020 nella risposta al quesito 2.2.6, ha liquidato la questione rifacendosi al contenuto letterale della norma, è indubbio che il criterio da seguire per valutare la possibilità della sospensione debba necessariamente essere il medesimo visto per i mensili, dovendosi così svincolare il ragionamento dall’imposta da versare.

Pertanto il contribuente trimestrale dovrà verificare se vi è una diminuzione almeno pari al 33 per cento:
del fatturato e/o dei corrispettivi di marzo 2020 con quello di marzo 2019 per decidere se poter sospendere l’F24 del prossimo 16 aprile per le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato, nonché dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali
del fatturato e/o dei corrispettivi di aprile 2020 con quello di aprile 2019 per decidere se poter sospendere l’F24 del prossimo 16 maggio non solo per le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato e dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, ma anche per l’Iva.

Autotrasportatori
La circolare 9/E ha chiarito che si applica la regola generale anche nei riguardi delle imprese di autotrasporto, a nulla rilevando, per queste ultime, la circostanza che le fatture emesse per le prestazioni possano essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione (articolo 74, comma 4, del Dpr 633/72). Quindi, pure in questo caso per l’Iva il cui termine di versamento scade il 16 maggio il confronto andrà fatto sul fatturato di aprile 2020 con quello di aprile 2019.

Anche qui il concetto è che ci si deve slegare del tutto dal tributo oggetto di versamento verificando la diminuzione del fatturato nei citati mesi al solo fine di capire se vi è stata una diminuzione della capacità finanziaria del singolo operatore per valutare se egli è un soggetto meritevole della sospensione o meno.

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