Adempimenti

«Sospensive» senza rinvio

Non rinviabile la trattazione di procedimenti se ciò reca grave pregiudizio alle parti

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di Antonio Iorio

La circolare 10/E evidenzia che le udienze di sospensiva presso le commissioni tributarie, sia che riguardino gli atti impugnati, sia le sentenze di primo e secondo grado non sono sospese.

In sostanza, il generalizzato rinvio d’ufficio delle udienze fissate nel periodo tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020 presenta alcune eccezioni, tra le quali, di interesse del contenzioso tributario, vi sono i procedimenti previsti dagli articoli 283, 351 e 373 del Cpc e in generale i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

Secondo il documento le predette norme, che disciplinano i procedimenti di sospensione cautelare della provvisoria esecutività delle sentenze oggetto di impugnazione, interessano anche il processo tributario. Ciò in quanto, dopo la riforma del contenzioso tributario (Dlgs 156/2015) per la sospensione delle sentenze viene operato un generale rinvio alle norme del Codice di procedura civile. Ne consegue l’applicazione al processo tributario delle regole del codice di rito per la disciplina della sospensione cautelare delle sentenze di primo grado e d’appello

Costituiscono ulteriore eccezione al rinvio d’ufficio delle udienze, i procedimenti cautelari finalizzati alla sospensione degli effetti dell’atto impugnato in quanto rientranti tra i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. Sono ancora esclusi dal rinvio i procedimenti cautelari (articolo 19 Dlgs 472/1997) relativi alla sospensione dell’esecuzione nei giudizi innanzi alla Ctr aventi a oggetto provvedimenti sanzionatori, quali gli atti di contestazione o di irrogazione sanzione.

Altra fattispecie cui non si estende il rinvio è rappresentata dal procedimento finalizzato all’adozione delle misure cautelari dell’iscrizione di ipoteca o dell’esecuzione del sequestro conservativo di cui all’articolo 22 del Dlgs 472/1997.

Da segnalare, infine, che la norma relativa al rinvio delle udienze allorché un termine computato a ritroso ricada, in tutto o in parte, nel periodo di sospensione, e al fine di consentirne il rispetto, interessa il rito tributario per il deposito di documenti e memorie (da eseguirsi 20 e 10 giorni liberi prima della data di trattazione) e per l’istanza di trattazione in pubblica udienza (da presentarsi entro 10 giorni liberi prima della data di trattazione), in modo da consentirne il puntuale rispetto.

Le indicazioni della circolare sono condivisibili, ancorché appaia singolare che, simili chiarimenti, provengano dall’agenzia delle Entrate che è una parte del processo. Del resto, in questo periodo nessun chiarimento è pervenuto sul tema né dal Mef né dal consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

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