Controlli e liti

Sospese anche le rate delle cartelle ma a giugno si paga in unica soluzione

Le Faq di Agenzia Entrate-Riscossione: in stand by le scadenze dall’8 marzo al 31 maggio dei piani di dilazione

di Laura Ambrosi

Cartelle in un’unica soluzione e rinvio anche delle rate in scadenza in questo periodo. Sono alcune delle conferme arrivate dalle Faq diffuse ieri da Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader).

Tra le principali questioni risolte, c’è sicuramente la possibilità di rinviare le rate dei piani di dilazione già in essere.

Più precisamente, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha precisato che sono sospesi i pagamenti delle rate in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Le somme dovranno essere pagate entro il 30 giugno 2020 in un’unica soluzione. Il piano poi proseguirà ordinariamente.

L’altra conferma dell’interpretazione che sino ad ora era stata data del nuovo decreto riguarda la sospensione dei pagamenti delle cartelle in scadenza in questo periodo. A tal proposito, la norma testualmente rinvia i versamenti alla fine del mese di giugno, precisando però che dovranno essere in «un’unica soluzione».

La previsione lasciava qualche perplessità atteso che in assenza di tale sospensione, la norma prevede ordinariamente la possibilità di richiedere la dilazione del dovuto. Risultava pertanto singolare che un decreto finalizzato ad aiutare i contribuenti, di fatto, li penalizzasse escludendo la dilazione.

Purtroppo però anche l’Agenzia della riscossione ha confermato tale restrittiva interpretazione. Di conseguenza le cartelle di pagamento scadenti tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, potranno essere saldate entro fine giugno ma solo in un’unica soluzione.

Tuttavia, l’Agenzia nella risposta, pare suggerire una possibile soluzione. È precisato, infatti, che prima della scadenza è sempre possibile richiedere la rateazione attraverso il portale internet.

Nel documento, a tal proposito, è affermato che nonostante gli uffici saranno chiusi al pubblico per ragioni di sicurezza, verranno comunque trattate le istanze ed inviate le relative risposte.

Il contribuente, quindi, potrà effettuare tali richieste attraverso i servizi online, la posta elettronica ovvero con il numero unico.

L’altra interessante precisazione contenuta nelle risposte riguarda le possibili procedure coattive dell’agente della riscossione in caso di omessi pagamenti.

L’Agenzia ha affermato che durante il periodo di sospensione gli Uffici non attiveranno alcuna procedura cautelare (quali ad esempio fermi amministrativi o ipotecari) o esecutive (come ad esempio il pignoramento).

Peraltro, sono inibite le medesime azioni anche se prima del periodo di sospensione, il contribuente aveva già ricevuto la comunicazione di un preavviso di fermo.

Infine, tra i chiarimenti forniti con le Faq, l’Agenzia ha precisato che slittano al 31 maggio i pagamenti di rottamazione-ter (scadente il 28 febbraio) e del saldo e stralcio (scadente il 31 marzo). Attenzione, però, la rata della rottamazione-ter con scadenza a maggio, per il momento non gode di alcuno slittamento, con la conseguenza che il contribuente dovrà regolarmente versarla per non perdere i benefici previsti con la particolare procedura.

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