Professione

Dopo la malattia al professionista 30 giorni per adempiere

Gli obblighi sospesi sono quelli nell’arco di massimo 60 giorni

di Federica Micardi

Malattia o infortunio del professionista e sospensione dei termini. L’interpello 248 del 13 marzo fa chiarezza sui tempi e sugli obblighi di comunicazione previsti dalla legge 234/2021, articolo 1, commi da 927 a 944.

Adempimenti sospesi

Gli adempimenti sono sospesi dal giorno dell’infortunio o malattia grave e per 60 giorni successivi. Questo significa che non fruiscono della sospensione gli adempimenti con scadenza successiva ai 60 giorni dall’evento, anche se il periodo di riabilitazione presso il domicilio non è concluso. I 60 giorni sono da considerare un limite massimo, se degenza ospedaliera e cure hanno una durata inferiore, ad esempio 30 giorni, la sospensione sarà di 30 giorni.

Quanto dura la sospensione

La sospensione scatta dalla data di scadenza dell'adempimento – che cade nei 60 giorni – fino al trentesimo giorno successivo alla dimissione dall'ospedale e/o alla conclusione delle cure domiciliari.

La sospensione non comporta nuovi termini di scadenza, ma concede la facoltà di adempiere in un periodo più ampio rispetto a quello ordinario. Di conseguenza - chiarisce l’Agenzia- ogni termine collegato a quello ordinario per l’adempimento, rimane ad esso ancorato, anche con riferimento all’eventuale rateizzazione dei versamenti dovuti.

Gli adempimenti con scadenza successiva ai 60 giorni non beneficiano della sospensione «nel ragionevole presupposto – spiega l’agenzia delle Entrate – che il cliente si sia attivato per individuare un sostituto cui riaffidare l'incarico»; in merito l'interpello 248/2023 rimanda all'articolo 15, comma 1 del Codice deontologico dei commercialisti aggiornato l'11 marzo 2021 (assistenza reciproca).

L’esempio

Nel caso di un infortunio con ricovero avvenuto l’11 giugno 2022, sono sospesi gli adempimenti che scadono tra l’11 giugno e il 10 agosto. Se le cure post infortunio si sono concluse il 26 ottobre il professionista doveva dare esecuzione degli adempimenti sospesi entro il 26 novembre.

Nel caso di un soggetto titolare di partita Iva il termine ordinario per il versamento senza maggiorazione cadeva il 30 giugno, il periodo di sospensione del versamento andava dal 30 giugno al 25 novembre (le cure si sono concluse il 26 ottobre) e il versamento doveva essere effettuato entro il 26 novembre.

Nel caso di rateizzazione del saldo delle imposte sui redditi il 26 novembre era il termine per il versamento delle rate del 30 giugno e del 18 luglio senza maggiorazione; mentre le rate del 22 agosto, 16 settembre e 22 ottobre non hanno beneficiato della sospensione perché oltre i sessanta giorni dall’infortunio/malattia.

Oneri comunicativi

La sospensione opera solo per i clienti che hanno conferito mandato al professionista prima della malattia/infortunio. La comunicazione va consegnata o inviata (via pec o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) agli uffici della pubblica amministrazione entro il giorno successivo a quello in cui scade il periodo di sospensione, nel nostro esempio entro il 26 novembre.

La comunicazione deve contenere copia dei mandati professionali, la documentazione tecnica che attesti la data di inizio e di fine della degenza ospedaliera o delle cure domiciliari. In merito alla data di conferimento del mandato è, per l'agenzia delle Entrate, «auspicabile la produzione di un mandato scritto» resta però la possibilità di dar prova del mandato in essere anche con altri mezzi.

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