Finanza

Sostegni, l’immobile estromesso non si calcola

Restituzione con interessi per l’aiuto chiesto prima della circolare 5/E/2021

di Giorgio Gavelli

L’estromissione dell’immobile strumentale dall’impresa individuale (intervenuta in base all’articolo 1, comma 121, della legge 208/2015, anche per effetto delle successive proroghe, previste ad esempio dall’articolo 1, comma 66, della legge di Bilancio 2019 e dall’articolo 1, comma 690, della legge di Bilancio 2020), pur se inclusa nel campo di applicazione dell’Iva, non rientra nel perimetro del «fatturato» chiamato in causa dal legislatore per individuare i requisiti quantitativi dei vari contributi a fondo perduto, per cui il relativo importo va depennato dai calcoli.

Poiché il chiarimento è intervenuto solo con circolare 5/E/2021, diffusa il 14 maggio scorso, chi avesse erroneamente incassato il contributo sulla base di istanze trasmesse in precedenza, può restituirlo, con l’aggravio di interessi ma senza sanzioni, seguendo le indicazioni del paragrafo 6.1 del provvedimento direttoriale del 23 marzo 2021. Ripercorre questioni in linea generale già note la risposta ad interpello n. 581/2021 diffusa l’8 settembre dalle Entrate, per quanto un chiarimento sul caso specifico non guasta. Nonostante la cessione di beni strumentali rientri, in linea di principio, nella definizione di «fatturato» ai fini della concessione dei vari contributi a fondo perduto (risposta a interpello 518/2020), anche quando i cessionari sono gli stessi soci della società, con la circolare 5/E/2021 è stato stabilito che l’estromissione/assegnazione costituisce una deroga a quanto sopra, in virtù della natura prettamente patrimoniale del rapporto società/socio. Prima di tale documento di prassi, tuttavia, i contribuenti non potevano saperlo e le istanze sono state presentate con una logica diversa. Nel caso specifico, il contributo incassato non sarebbe spettato, per cui va restituito con interessi ma, in virtù della buona fede, senza alcuna sanzione.

L’errore nel calcolo

La risposta a interpello 581 ha ammesso la restituzione del contributo a fondo perduto del primo decreto Sostegni, comprensivo degli interessi, senza che siano dovute anche le sanzioni che aveva presentato l’istanza inserendo nel calcolo del fatturato medio mensile il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a se medesimo (trattandosi di una ditta individuale) prima che la circolare 5/E/2021 ne sancisse l’esclusione

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