Adempimenti

Sostituti d’imposta, il modello 770 vede il traguardo del 2 novembre

Possibile suddividere la dichiarazione inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX relativi alle diverse ritenute operate

di Federico Gavioli

È ormai prossima la scadenza per la presentazione in via telematica del modello 770/2020, periodo di imposta 2019, che quest’anno per effetto del fatto che il 31 ottobre cade di sabato, potrà essere presentato entro lunedì 2 novembre.

Occorre ricordare , come precisato anche nelle istruzioni allegate al modello 770/2020, che è data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il modello inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX relativi alle ritenute operate su:
• redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
• redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
• dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (articolo 25 del Dl 78/2010), già presenti nel quadro SY;
• locazioni brevi inserite all’interno della «Cu»;
• somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

Tale facoltà è riconosciuta sempreché si siano trasmessi , nei diversi termini previsti, sia la «Cu» dei dipendenti ed assimilati (31 marzo 2020), sia la «Cu» di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (2 novembre 2020) e sia, qualora richiesto, la certificazione degli utili.

I soggetti tenuti alla presentazione del modello
Il modello 770/2020 deve essere presentato, entro il 2 novembre 2020, esclusivamente per via telematica:
a) direttamente dal sostituto d’imposta;
b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998;
c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
d) tramite società appartenenti al gruppo.

Dichiarazione correttiva, integrativa e omessa presentazione del modello con ravvedimento
Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione (2 novembre 2020), rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella «Correttiva nei termini», presente sul frontespizio del modello.

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d’imposta può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando l’apposita casella «Dichiarazione integrativa» (anche in questo caso presente sul frontespizio). Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Va ricordato che sono considerate valide tutte le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.

In caso di tardiva presentazione del modello 770/2020, l’istituto del ravvedimento operoso è applicabile solo entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. La somma da versare varia a seconda che le ritenute siano interamente versate o non siano state versate.

Nella prima ipotesi il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di 25 euro (1/10 del minimo), mentre nella seconda ipotesi occorre versare, oltre alla sanzione ridotta di 25 euro, anche le ritenute omesse e la relativa sanzione ridotta.


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