Sostitutiva ampia per i «paperoni»
Per i neo residenti una nozione ampia di reddito di fonte estera da assoggettare alla sola imposta sostitutiva, la possibilità di interpellare il fisco sul perimetro della tassazione, oltre che sulla sussistenza dei requisiti per il regime (anche prima di trasferirsi) e il riconoscimento dello status di soggetto convenzionale. Questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare 17/E sul regime di cui all’articolo 24-bis Tuir. Le istruzioni delle Entrate completano il quadro dopo che il provvedimento attuativo dell’8 marzo aveva dato avvio al regime di favore di imposizione sostitutiva annuale di 100mila euro sin già dal 2017 (che non è una flat tax, ovvero l’imposta proporzionale ad aliquota fissa di cui si parla per riformare l’intera imposizione sul reddito). Lo sforzo dell’Agenzia era necessario, posto che il tema della certezza e stabilità delle regole che sempre si pone per il nostro Paese è ciò che frena gli indecisi.
I chiarimenti sono molti. Innanzitutto l’Agenzia puntualizza che possono accedere anche soggetti residenti in territori a fiscalità privilegiata e che per essi sarà possibile fornire in sede di interpello la prova contraria circa la passata residenza estera. Non possono optare i soggetti con in corso attività istruttorie o di accertamento sulla residenza (almeno fino a quando non si siano risolte). Sempre sul fronte soggettivo, i familiari che pagando una ulteriore sostitutiva di 25mila euro annui possono fruire del regime con il neo residente sono quelli di cui all’articolo 433 del Codice civile, ossia il coniuge (matrimoni o unioni civili), i figli o in mancanza i discendenti, i genitori o in mancanza gli ascendenti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle. La composizione del nucleo familiare trasferito può variare nel corso dei 15 anni di durata dell’opzione.
Passando all’ambito oggettivo, la circolare sul perimetro dei redditi di fonte estera rientranti nella sostitutiva, richiamando la lettura a specchio dell’articolo 23 del Tuir e sul fronte interpretativo la circolare 9/2015, chiarisce che vi rientra il reddito di lavoro dipendente prestato al di fuori del territorio italiano. Si pensi agli stipendi di un manager di un gruppo o anche ai suoi eventuali piani di assegnazioni di azioni (si cita il commentario all’articolo 15 del modello Ocse). Scontano solo la tassazione sostitutiva anche i redditi di fonte estera percepiti per il tramite di un’entità interposta estera (tipo i redditi da locazione percepiti da una società estera proprietaria di un immobile negli Stati Uniti).
È inoltre irrilevante lo status di neo residente, per la sua peculiarità, sia ai fini della potenziale applicazione delle regole sulla esterovestizione di società estere sia delle regole Cfc. Con questo si dovrebbero scongiurare molte delle preoccupazioni sui rapporti tra il neo residente e le sue società estere. Ad abundantiam, l’Agenzia opportunamente ricorda che si può presentare anche interpello sulla fonte del reddito. Altra precisazione è quella che concerne i valori di ingresso delle partecipazioni. L’Agenzia ricorda che il criterio generale per valorizzare le partecipazioni è quello del costo d’acquisto, ma con la possibilità di riconoscere un maggior valore se lo Stato estero di provenienza applica una exit tax. Sull’altro blocco di rilevanti benefici in materia di esenzione da imposta di successione e donazione sui beni non italiani, la circolare chiarisce che tale beneficio si estende anche al caso di costituzione di vincoli di destinazione (tipo trust). Relativamente agli asset detenuti in Paesi esclusi dalla imposizione sostitutiva, l’Agenzia chiarisce invece che rivivono gli obblighi di monitoraggio e di pagamento di Ivie e Ivafe.
Infine, richiamando il commentario all’articolo 4 del modello di convenzione, si puntualizza che i neo residenti sono da considerare residenti anche ai fini convenzionali, in quanto la totalità dei loro redditi sconta imposte in Italia, ciò fatto salvo il caso in cui le singole Convenzioni applicabili dispongano diversamente. Ovviamente sarà molto importante valutare caso per caso tassazioni concorrenti rispetto alla italiana, sia di matrice domestica (i.e. Paese estero dove sono ubicati gli asset), sia convenzionale, posto che in Italia l’eventuale doppia imposizione non può essere recuperata. Pur essendo estraneo ai compiti dell’Agenzia occorre approntare in fretta anche una corsia preferenziale per gli adempimenti burocratici connessi al trasferimento di residenza.
Agenzia delle Entrate, circolare 17/E/2017