Controlli e liti

Sottoscrizione dell’avviso, al Fisco la prova della delega

di Romina Morrone

L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, incombendo sull’amministrazione finanziaria di dimostrare, in tale ultima evenienza e in caso di contestazione, l’esistenza della delega e l’appartenenza dell’impiegato delegato alla carriera direttiva. Così la Commissione tributaria provinciale di Ravenna nella sentenza 104/2/2018 del 19 aprile 2018.

La vicenda
Un avvocato ha impugnato l’avviso di accertamento emesso per Irpef, addizionale comunale e regionale, Irap e Iva, interessi e sanzioni 2011, con il quale l’ufficio gli contestava un sottostimato volume d’affari e un reddito non in linea con quello di altri colleghi.
Il legale ha impugnato l’atto eccependo, in via preliminare, violazione dell’articolo 42 del Dpr 600/1973. A suo parere, l’avviso era stato firmato ma non sottoscritto dal funzionario delegato dal direttore provinciale.

La decisione
Anche se l’ufficio ha provveduto a depositare in giudizio l’atto di attribuzione della delega di firma, la Commissione tributaria provinciale ha ritenuto che:
• l’ufficio, che aveva immediato e facile accesso ai propri dati e che doveva fornire la prova del possesso dei requisiti soggettivi del delegato, nonché della esistenza della delega, aveva adempiuto solo in parte al proprio onere probatorio, depositando lo specifico atto di delega, ma non dimostrando l’appartenenza del funzionario delegato alla carriera direttiva;
• l’avviso di accertamento era munito esclusivamente della firma e non della sottoscrizione del delegato.

In particolare, i giudici hanno precisato che per«sottoscrizione» deve intendersi il tratto autografo dal quale si evince la nominatività dei prenomi e dei cognomi, la completezza dei tratti autografi e la loro leggibilità, la riconoscibilità della persona che lo ha eseguito.

La «firma», invece, è un semplice tratto autografato, senza distinzione tra nome e prenome.

Nella fattispecie esaminata, i giudici tributari hanno concluso che l’accertamento doveva essere dichiarato nullo, oltre che per inidoneità della delega a provare l’appartenenza del firmatario dell’atto alla carriera direttiva, anche perché carente della sottoscrizione prevista dall’articolo 42, comma 3, del Dpr 600/1973.

Ctp Ravenna, sentenza 104/02/2018

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