Sovraindebitamento, l’epidemia blocca anche i piani dei consumatori
Il tribunale di Napoli dàil via libera alla sospensione
Il Tribunale di Napoli ha emesso, in aprile, due interessanti provvedimenti riguardanti il piano del consumatore previsto dalla legge 3/2012 sul sovraindebitamento, concedendo ai debitori, tenuto conto dell’epidemia in corso, la possibilità di ottenere una proroga dei termini di adempimento o di presentare un nuovo piano. In questo modo, il Tribunale ha adottato le stesse soluzioni previste dalle norme sui concordati e sugli accordi di ristrutturazione contenute nel decreto Liquidità (Dl 23/2020), al di fuori di una loro applicazione analogica (che peraltro sarebbe forse possibile), ma richiamando un’altra norma dettata sempre per l’emergenza Covid e cioè l’articolo 91 del Dl 18/2020 sull’esclusione della responsabilità del debitore.
Le norme
Le crisi toccano non solo le imprese ma anche i cittadini, e quindi non solo aumenterà il numero dei fallimenti e delle istanze di accesso a procedure concordatarie, ma è verosimilmente destinata ad esplodere anche la disciplina del sovraindebitamento, e cioè la disciplina applicabile a tutti i soggetti esclusi dal fallimento (fra i quali appunto i comuni cittadini), che fino ad oggi è rimasta nei fatti inapplicata, dopo la sua introduzione nel 2012.
Ma gli effetti delle crisi si fanno sentire anche sulle procedure in corso, alle quali infatti il Dl Liquidità dedica alcune norme specifiche. Ma non a caso queste norme riguardano solo i fallimenti, i concordati e gli accordi di ristrutturazione, e non anche le procedure di sovraindebitamento, ancora così poco presenti nei nostri orizzonti quotidiani da essere state trascurate perfino dal legislatore. Eppure, anche davanti all’emergenza sanitaria il problema è il medesimo: come trattare le procedure pendenti? Come salvare quelle in corso dagli inadempimenti derivanti dalle crisi? È possibile trovare un equilibrio fra la tutela dei creditori e quella del debitore? Quanto alle procedure concordatarie, in particolare, le misure contenute nel Dl 23/2020 sono funzionali, nel complesso, a concedere al debitore la possibilità di ottenere proroghe dei termini di adempimento o di presentare nuovi piani tout court.
La decisione
E questo, nella sostanza, è il principio qui applicato dal Tribunale di Napoli, pur in mancanza di norme espresse, anche in relazione al piano del consumatore, che al genus delle procedure concordatarie può essere per molti versi ascritto. In un caso (decisione del 17 aprile) il piano era stato già omologato, nell’altro (decisione del 3 aprile) non ancora, ma per il resto le due decisioni sono pressoché identiche anche nelle fattispecie da cui traggono origine: il debitore, rimasto senza lavoro (o comunque collocato in cassa integrazione) a causa dell’interruzione obbligatoria delle attività, chiede al tribunale, tramite l’Organismo di composizione della crisi che lo assiste, di sospendere il piano presentato, rinviandone la decorrenza degli effetti; il tribunale ritiene l’istanza fondata e meritevole, e concede la sospensione.
Le ragioni addotte dal Tribunale di Napoli sono tre:
● in primo luogo, l’articolo 91 del Dl 18/2020, nell’affermare che «il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti», contiene un principio che, per quanto riferito a vicende contrattuali di diritto pubblico, sembra poter assurgere a regola generale, come tale applicabile a qualunque situazione derivante dalle misure emergenziali;
● in secondo luogo un’impossibilità di adempiere che consegua a tali misure è evidentemente incolpevole per definizione;
● infine, sarebbe incoerente assegnare al tribunale il potere di valutare la meritevolezza del piano del consumatore in sede di omologazione, com’è pacifico che sia, senza assegnargli un uguale potere anche in sede di decisione sulle eventuali istanze di variazione successive.
Cristina Odorizzi, Michele Brusaterra
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