Contabilità

Sovraindebitamento, norme subito in vigore con tre vie d’uscita

Accordo politico per anticipare di un anno l’arrivo della normativa

di Giovanni Negri

Subito in vigore la nuova disciplina sul sovraindebitamento. Stralciandola in parte dal Codice della crisi, destinato al debutto solo dal 1° settembre del prossimo anno. Questo il contenuto di un emendamento al decreto legge agosto che , dopo riformulazione, ha ottenuto sia l’ammissibilità sia il parere favorevole del ministero della Giustizia. Sullo scoglio dell’ammissibilità si era peraltro già infranto un altro tentativo di contenuto analogo effettuato in coincidenza con la conversione in legge del decreto semplificazione. A favore di un debutto anticipato delle misure, con l’intenzione di favorire vie d’uscite sostenibili da indebitamenti pesanti, un appello sottoscritto da 29 fondazioni e asociazioni, 38 magistrati e 32 docenti universitari.

L’intervento è destinato a coinvolgere tre categorie di debitori, quelli civili, le piccole imprese sotto le soglie previste dall’articolo 1 della Legge fallimentare (tarate su livello di ricavi, attivo, debiti) e le imprese agricole. A queste categorie si aggiungono poi per effetto dell’emendamento anche i soci illimitatamente responsabili per quanto riguarda gli effetti sul loro patrimonio degli accordi di composizione della crisi della società. L’obiettivo è di restituire impulso a una legge, la n. 3 del 2012, che nei fatti è stata relativamente utilizzata – nel 2018 risultavano aperte 4.000 procedure – ma che in tempi di crisi economica profonda potrebbe contribuire a risolvere situazioni nello stesso tempo gravi e diffuse.

L’emendamento si propone di innestare nel testo della legge 3/2012 una serie di modifiche per favorire 3 forme di soluzione all’esposizione debitoria rivelatasi non più sostenibile: il piano del consumatore, l’accordo di composizione della crisi o concordato minore e la liquidazione vera e propria.

Tra le novità, il fatto che i componenti della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, alla procedura si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.

Il piano del consumatore è destinato al solo debitore civile, non imprenditore quindi, e assume la veste un po’ ibrida del concordato imposto, con un piano di ristrutturazione del debito rispetto al quale i creditori non sono chiamati a esprimersi con un voto. I creditori possono però segnalare al giudice atti di frode compiuti dal debitore anche per la cancellazione di eventuali misure protettive che gli fossero state concesse. Il piano può avere il contenuto più vario ma deve sempre essere presentato ai creditori con l’assistenza di un Occ, organismo di composizione della crisi, e sotto il controllo dell’autorità giudiziaria.

La proposta di piano del consumatore, si prevede ora, può stabilire anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno come pure il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a quella data.

L’accordo di composizione della crisi, da utilizzare verosimilmente da parte dei piccoli imprenditori e sempre con intervento dell’Occ e la vigilanza della magistratura, può avere anch’esso un’estrema libertà di contenuti e tuttavia il testo dell’emendamento prevede che, nel caso di continuità aziendale, possa essere sottratto al concorso con gli altri creditori il debito da rimborso dei mutui garantiti.

Centrale il tema dell’esdebitazione, della liberazione cioè dai debiti esistenti. L’emendamento su questo prevede che il debitore persona fisica meritevole, che non è in grado di offrire ai creditori utilità, dirette o indirette, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro 4 anni dal decreto del giudice quando sopraggiungono utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10 per cento. Non sono considerate utilità i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©