Diritto

Sovraindebitamento, la riforma spinge l’utilizzo

La revisione della legge 3/2012 sta facendo crescere le procedure in cui sono coinvolti soci e società

di Nicola Soldati

Cresce il ricorso alle procedure di sovraindebitamento anche da parte delle società sotto soglia fallimento grazie alle modifiche apportate alla legge n. 3 del 2012 dalla legge di conversione del decreto Ristori, in vigore dal 25 dicembre 2020. In particolare, crescono le procedure che vedono contemporaneamente coinvolti soci e società.

Con una recente pronuncia, il tribunale di Ravenna (3 marzo 2021) ha riunito in un'unica procedura quella attivata dal socio accomandatario di una Sas con quella successivamente attivata dalla società, affidandone la cura ad un unico gestore della crisi.Tale scelta è stata effettuata dal Tribunale alla luce della previsione contenuta al rinnovato articolo 14 ter il quale stabilisce che l'apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, evidenziando all'uopo il Tribunale che le procedure di sovraindebitamento possono essere attivate sola a domanda del debitore e che la legge n. 3 non prevede un richiamo all’articolo 147 della lgge fallimentare che permette il fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile in caso di fallimento della società.

Lo stesso Tribunale, poi, sempre facendo tesoro delle nuove norme, con altra decisione (sempre in data 3 marzo 2021), ha proceduto d'ufficio alla riunione dei ricorsi volti a richiedere la liquidazione dei beni presentati da una Snc e dai suoi due soci, vista la responsabilità solidale di questi ultimi nel pagamento delle obbligazioni pecuniarie contratte dalla società. Tale riunione è derivata anche da ragioni di opportunità della liquidazione, essendo l'unico bene immobile messo a disposizioni per la soddisfazione dei creditori in comproprietà tra i due soci.

Ma il Tribunale si è spinto oltre e arrivando ad affermare che per la stessa ragione la disposizione in tema di procedura familiare può trovare applicazione anche nella fattispecie sottoposta alla sua attenzione, ferma la natura di “familiari” delle due persone fisiche, anche se non conviventi, avendo il sovraindebitamento origine comune nei debiti della società, come espressamente richiesto dalla norma stessa e venendo i creditori soddisfatti con i beni dei soci essendo la società incapiente.

In altre pronuncia, il Tribunale di Lecco (5 gennaio 2021), sempre nell'ambito di una liquidazione dei beni, presentata da un socio accomandatario di Sas, ha dichiarato aperta la procedura evidenziando la possibilità per lo stesso di avere accesso alla liquidazione dei beni alla luce della previsione contenuta nel nuovo articolo 6 il quale, fornendo una nuova definizione di consumatore, vi ricomprende anche la persona fisica, seppure socio illimitatamente responsabile di società, laddove agisca per ottenere la liberazione da debiti estranei a quelli sociali.

Il Tribunale, avendo anche la moglie del socio fatto richiesta di ammissione ad una procedura di liquidazione dei beni, ha ritenuto, in presenza di più richieste di composizione della crisi riguardanti i membri della stessa famiglia, di aprire un'unica procedura familiare, ai sensi dell'articolo 7 bis, nominando come unico liquidatore per entrambe le procedure lo stesso gestore della crisi nominato dall'Organismo di composizione della crisi.

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