Diritto

Sovraindeditamento, contrarre finanziamenti per far fonte a un debito non è immeritevole

Lo chiarisce il Tribunale di Reggio Emilia alla luce della riforma della legge 3/2012

di Nicola Soldati

Le pronunce dei tribunali in tema di sovraindebitamento e, in particolare, in tema di piano del consumatore, arricchiscono di giorno in giorno il quadro centrale di ogni valutazione demandata al giudice, vale a dire, la meritevolezza del debitore.
In questo ambito, si registra anche un aumento dei reclami contro le pronunce con cui i tribunali, in prima battuta, negano l’accesso del consumatore al piano.

Il Tribunale di Reggio Emilia (decisione del 30 aprile 2021) ha riformato la pronuncia con cui il giudice aveva negato l'omologa di un piano del consumatore, poiché aveva ritenuto insussistente il requisito della meritevolezza n quanto il debitore non aveva fornito documentazione sufficiente sulle cause dell'indebitamento, sulla diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni e sulle ragioni che avevano determinato la sopravvenuta incapacità di adempierle.

La sola materia del contendere in sede di reclamo è stata, quindi, la sussistenza o meno, in capo al debitore del requisito della meritevolezza, poiché in relazione agli altri requisiti il giudice non aveva rilevato alcun elemento ostativo all’omologa. Nel caso in esame, il piano prevedeva il pagamento integrale delle spese in prededuzione, nonché dell’unico creditore privilegiato, altre al pagamento dei creditori chirografari nella misura del 7,5% mettendo a disposizione il 70% del Tfr maturato per un importo lordo di poco superiore a 20mila euro.

Stipula finanziamenti e circostanze imprevedibili

Il tribunale, visti i documenti integrativi versati in atti dal debitore, ha accolto il reclamo e ha conseguentemente omologato il piano del consumatore. Il Tribunale ha evidenziato che l'indebitamento del consumatore non era stato conseguenza di un ricorso al credito per esigenze “voluttuarie”, bensì per spese legate a circostanze di vita sopravvenute ed impreviste quali la nascita di due gemelli all'interno di una famiglia già composta da quattro persone che avevano comportato ingenti esborsi per farvi fronte in concomitanza con la successiva perdita del lavoro da parte del ricorrente. Tali circostanze non avevano consentito al debitore di fare fronte con regolarità ai finanziamenti contratti quando le condizioni economiche della famiglia lo permettevano.

Il Tribunale di Reggio Emilia evidenzia che la stipula di finanziamenti per fare fronte ai debiti maturati non si pone di per sé in contrasto con un canone di meritevolezza nel ricorso al debito, in quanto i finanziamenti richiesti ed ottenuti erano stati contratti per esigenze familiari necessarie.

Allo stesso modo, il tribunale sottolinea che l’impossibilità da parte del consumatore di adempiere ai propri obblighi è devirata da circostanze non prevedibili: ha quindi ritenuto il consumatore pienamente meritevole di accesso alla procedura di sovraindebitamento.

Le modifiche alla legge 3/2012

A chiusura del proprio provvedimento di accoglimento del reclamo, il Tribunale evidenzia, poi, che a tali conclusioni si perviene anche in forza delle modifiche apportate alla legge n. 3 del 2012 dalla legge di conversione del decreto Sostegni che ha modificato l’articolo 7 stabilendo l'inammissibilità del ricorso solo nel caso in cui il debitore abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede, o frode, delineando un perimetro di non meritevolezza più ristretto rispetto al passato dal quale è stata espunta la colpa semplice quale motivo di inammissibilità del ricorso.

Infine, il tribunale, nel solco della migliore giurisprudenza fino ad oggi formatasi in tema di sovraindebitamento, sottolinea come l’interpretazione del requisito della meritevolezza debba essere necessariamente orientata dalla ratio sottesa alla legge n. 3 del 2012, finalizzata ad evitare l'esposizione del debitore a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero della serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti con le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito “sommerso”. Un obiettivo raggiunto attraverso un’interpretazione più flessibile e meno rigorosa del requisito che permette di abbandonare quell'interpretazione rigorista della norma, ancora seguita da alcuni tribunali, il cui effetto è esattamente contrario alla ratio stessa della legge oltre che ai principi della Direttiva Ue 2019/1023.

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