I temi di NT+Spazio imprese

Spa e Srl, assemblee entro il 15 ottobre senza vincoli per il voto elettronico

Spazio anche alla videoconferenza indicandolo nell’avviso di convocazione

di Angelo Busani

Il decreto Agosto dispone che, con riferimento alle assemblee societarie, le quali siano convocate entro il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 106 del Dl 18/2020. In pratica le Spa, le società in accomandita per azioni, le Srl, le cooperative e le società mutue assicuratrici:

a) possono approvare i bilanci entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio (si pensi a un esercizio chiuso al 31 marzo 2020: l’assemblea può svolgersi entro il 30 settembre);

b) possono tenere le assemblee in full audio/video conference, e cioè (disponendolo semplicemente mediante l’avviso di convocazione dell’assemblea, a prescindere da qualunque previsione statutaria in materia di assemblee via audio/video conferenza) possono obbligare tutti coloro che intervengono all’assemblea a parteciparvi con modalità di collegamento audio/video, senza poter accedere a un luogo “fisico” (mancando il quale nemmeno vi può essere la contemporanea presenza “fisica”, in un dato luogo, del presidente e del segretario dell’assemblea);

c) possono utilizzare il voto in via elettronica o per corrispondenza anche se si tratta di modalità di votazione non contemplate nello statuto della società.

Inoltre, con riferimento alle assemblee che siano convocate entro il 15 ottobre 2020 dalle Spa quotate, dalle Spa le cui azioni siano ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, dalle Spa con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, dalle banche popolari e dalle banche di credito cooperativo, nonché dalle società cooperative e dalle società mutue assicuratrici, l’avviso di convocazione di dette assemblee può obbligare alla partecipazione all’assemblea solo mediante il rilascio di una delega a un «rappresentante designato», con la conseguenza che, insomma, all’assemblea i soci non possono partecipare personalmente, ma, se intendono intervenire, debbono farlo per il tramite appunto del «rappresentante designato».

La norma all’articolo 106 del Dl 18/2020, che riceve la proroga dal decreto Agosto si riferisce alle sole «assemblee»: dovrebbe peraltro essere abbastanza pacifico che tale riferimento alle sole assemblee è da intendere estensibile anche alle riunioni di altri organi collegiali societari, come il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale.

La norma del decreto Agosto che espressamente proroga la vigenza dell’articolo 106 del Dl 18/2020 mette dunque fine a ogni discussione che, sul punto, si era sviluppata a valle dell’emanazione del Dl 83/2020, con il quale è stato disposto il prolungamento dello «stato di emergenza» causato dal Covid-19. L’articolo 1, comma 3, del Dl 83/2020, dispone, infatti, la proroga al 15 ottobre 2020 dei «termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1» al decreto medesimo. Tra queste, non si trova però l’articolo 106 del Dl 18/2020, quando, invece, tra le «disposizioni legislative di cui all’allegato 1», si trova l’articolo 73 del Dl 18/2020, il cui comma 4 stabilisce che associazioni, fondazioni e società «che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità» durante il periodo per il quale è proclamato lo stato di emergenza.

Ora, la proroga della norma di cui all’articolo 73 e non di quella di cui all’articolo 106 poteva senz’altro interpretarsi nel senso che, fino al 15 ottobre 2020, sarebbe stato legittimo svolgere le assemblee in modalità di totale audio/video conferenza. Tuttavia (a meno di un’interpretazione “acrobatica” dell’articolo 106) non avrebbe più potuto essere utilizzata la normativa dell’articolo 106 non riprodotta dall’articolo 73 (ad esempio, quella sull’approvazione del bilancio entro sei mesi e quella in tema di rappresentante designato nelle assemblee delle società quotate).