Controlli e liti

Spa e Srl a base ristretta, svolta sulle rettifiche con il prelievo «unico» sui dividendi

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di Antonio Zappi

La sottrazione dalla tassazione progressiva Irpef dei dividendi derivanti da partecipazione qualificata andrà a impattare anche sulle procedure di accertamento tributario dell’utile extra-contabile prima ai fini Ires sulle Spa e Srl e poi ai fini Irpef sui soci «qualificati» (persone fisiche) di società di capitali a «ristretta base partecipativa». È uno degli effetti della totale parificazione nella tassazione dei dividendi introdotta dalla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi da 999 a 1004, della legge 205/2017) che ha eliminato a tal fine la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate possedute dalle persone fisiche e ha assoggettato entrambe a tassazione con ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento.

I soci persone fisiche di Srl e Spa a ristretta base sono destinatari di un accertamento di matrice esclusivamente giurisprudenziale (si veda Il Quotidiano del Fisco del 20 agosto ), che prevede l’applicazione di un particolare principio di imputazione automatica del reddito per trasparenza del “nero” societario. Secondo un costante orientamento della Cassazione, infatti, per le società composte da un numero limitato di soci può operare un principio presuntivo secondo cui è ragionevole ritenere, salva la prova contraria, che un socio abbia occultamente percepito la quota di utile evasa dalla società in proporzione al capitale sociale detenuto.

Tuttavia, per effetto dell’eliminazione del confine di tassazione tra le tipologie di dividendo e a partire dall’utile “fuori-bilancio” accertabile dal periodo di imposta 2018, l’infedeltà tributaria legata ai proventi occulti presuntivamente percepiti dai soci «qualificati» non potrà più essere accertata come nell’attualità. Ciò in quanto, in base a quanto disposto dall’articolo 27 del Dpr 600/1973, tutti gli utili accertati come distribuiti dalle società sono ora soggetti a una ritenuta a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche della quale è sostituto d’imposta la società erogante i dividendi.

In altri termini, da questa nuova modalità di assolvimento dei tributi con ritenuta a titolo definitivo deriva che i soci di società di capitale (persone fisiche) non dovranno più soggiacere ad alcun obbligo dichiarativo, né per far concorrere al reddito complessivo Irpef la percezione dei dividendi incassati alla luce del sole, né, in coerenza sistematica con ciò ed in caso di accertamento nei loro confronti, dei dividendi presuntivamente percepiti quale utile extra-contabile.

Di conseguenza, le Entrate, all’atto dell’accertamento della occulta distribuzione dei dividendi qualificati, non potranno che sanzionare l’omissione degli obblighi di sostituzione di imposta in capo alla società, nonché l’omesso versamento di ritenuta a titolo definitivo, ma risulterà improponibile per il Fisco la possibilità di accertare il rigo RN1 del modello Redditi e la posizione Irpef dei soci, in quanto, dopo la riforma, ogni tipologia di utili non concorre più alla formazione del reddito complessivo. Quindi, a partire dagli accertamenti di utile formatisi dal periodo di imposta 2018, è destinato ad andare in archivio uno degli schemi di accertamento storicamente più avversati in dottrina e che, per diversi lustri, ha visto assoggettare i soci «qualificati» delle società di capitali a ristretta base azionaria ad un atipico principio di trasparenza fiscale per percezione presunta di utile extra-contabile.

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